§ 4.2.59 - L.R. 10 agosto 1968, n. 27.
Interventi per la viabilità autostradale ed a scorrimento veloce e per il completamento dell'aeroporto di Punta Raisi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:10/08/1968
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Ad integrazione del finanziamento della quota a carico dello Stato per il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania disposto con la L. 20 dicembre 1967. n. 1263 è [...]
Art. 2.      E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni quale concorso della Regione per la realizzazione del programma di opere stradali di cui all'art. 59 ter del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 [...]
Art. 3.      E' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 13, primo comma, lett. c), della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, per la prosecuzione verso Palermo, [...]
Art. 4.      Alle strade indicate nell'art. 13, primo comma, lett. d) della L. 27 febbraio 1965, n. 4 è aggiunta la strada Palermo-Sciacca.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Per le finalità indicate nell'art. 1 della L.R. 7 giugno 1957, n. 29 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.168 milioni.
Art. 7.      In quanto non incompatibili con le disposizioni della presente legge si applicheranno per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti le disposizioni degli artt. 13, 14, 26, [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.59 - L.R. 10 agosto 1968, n. 27.

Interventi per la viabilità autostradale ed a scorrimento veloce e per il completamento dell'aeroporto di Punta Raisi.

(G.U.R. 017 agosto 1968, n. 37).

 

Art. 1.

     Ad integrazione del finanziamento della quota a carico dello Stato per il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania disposto con la L. 20 dicembre 1967. n. 1263 è autorizzata la spesa di lire 59.000 milioni, pari alla metà del residuo costo delle opere.

     All'erogazione della spesa predetta si provvede mediante apposita convenzione da stipularsi con l'A.N.A.S. ad integrazione di quella stipulata per l'impiego dei finanziamenti di cui alle LL.RR. 13 aprile 1959, n. 14 e 27 febbraio 1965, n. 4.

     La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 23.600 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 11.800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971.

 

     Art. 2.

     E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni quale concorso della Regione per la realizzazione del programma di opere stradali di cui all'art. 59 ter del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

     Alla erogazione della spesa predetta si provvede mediante apposita convenzione da stipularsi con l'A.N.A.S.

     La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 9.000 milioni per gli esercizi dal 1969 al 1971.

 

     Art. 3.

     E' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 13, primo comma, lett. c), della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, per la prosecuzione verso Palermo, dal tratto finanziato col predetto stanziamento, della autostrada MessinaPalermo.

     E', altresì, autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni ad integrazione di quella prevista al precedente comma per l'autostrada Messina-Palermo per la prosecuzione verso Messina del tratto autostradale Palermo-Ponte Imera.

     La somma di cui ai precedenti comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 7.800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971.

 

     Art. 4.

     Alle strade indicate nell'art. 13, primo comma, lett. d) della L. 27 febbraio 1965, n. 4 è aggiunta la strada Palermo-Sciacca.

     Per ulteriori interventi relativi alle strade indicate nella citata disposizione della L. 27 febbraio 1965, n. 4 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni così ripartita:

     - lire 8.000 milioni per la strada a scorrimento veloce Gela- Caltanissetta;

     - lire 2.000 milioni per la strada a scorrimento veloce Pozzallo- Ragusa-Catania;

     - lire 5.000 milioni per la strada a scorrimento veloce Palermo- Sciacca;

     - lire 10.000 milioni per l'autostrada Siracusa-Gela.

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 7.000 milioni nell'esercizio 1968 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971.

     Le disposizioni di cui all'art. 13, quarto comma e all'art. 14 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, si applicano per la esecuzione dell'autostrada Siracusa-Gela.

     Possono fare parte dei consorzi ed enti previsti dalle norme avanti citate anche società a prevalente partecipazione pubblica

     Alla progettazione ed all'esecuzione delle strade previste nei precedenti comma, si provvede, anche per tratti funzionali, a norma di apposite convenzioni con l'A.N.A.S.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     Per le finalità indicate nell'art. 1 della L.R. 7 giugno 1957, n. 29 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.168 milioni.

     Ai fini e per gli effetti della concessione prevista dall'art. 3 della L. 5 maggio 1956, n. 524, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato alla stipula della relativa convenzione aggiuntiva.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella citata L.R. 7 giugno 1957 n. 29.

     La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 792 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971.

 

     Art. 7.

     In quanto non incompatibili con le disposizioni della presente legge si applicheranno per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti le disposizioni degli artt. 13, 14, 26, 28 e 29 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4.

     [2].

 

     Artt. 8. - 10.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Disposizioni finanziarie.

[2] Comma modificativo dell'art. 29 L.R. 27 febbraio 1965, n. 4.

[1] Disposizioni finanziarie.