§ 67.1.17 - Legge 5 maggio 1956, n. 524.
Costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo ed esecuzione di opere straordinarie agli aeroporti già aperti al traffico aereo civile


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:05/05/1956
Numero:524


Sommario
Art. 1.      È autorizzata la spesa di lire dieci miliardi per la costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo e per l'esecuzione di opere straordinarie negli [...]
Art. 2.      La somma prevista dall'art. 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi [...]
Art. 3.      La costruzione ed eventualmente l'esercizio dei due aeroporti di cui all'art. 1 possono essere affidati in concessione a un ente pubblico
Art. 4.      Tutte le opere per la costruzione degli aeroporti civili previsti dal primo comma dell'art. 1, da eseguire in conformità dei relativi progetti approvati dopo la [...]
Art. 5.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1956-57, con le maggiori entrate derivanti dalla legge concernente i [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 67.1.17 - Legge 5 maggio 1956, n. 524. [1]

Costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo ed esecuzione di opere straordinarie agli aeroporti già aperti al traffico aereo civile

(G.U. 19 giugno 1956, n. 150)

 

 

     Art. 1.

     È autorizzata la spesa di lire dieci miliardi per la costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo e per l'esecuzione di opere straordinarie negli aeroporti già aperti al traffico aereo civile.

     I progetti dei due nuovi aeroporti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici .

 

          Art. 2.

     La somma prevista dall'art. 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1965-66.

 

          Art. 3.

     La costruzione ed eventualmente l'esercizio dei due aeroporti di cui all'art. 1 possono essere affidati in concessione a un ente pubblico.

     Il concorso statale non può superare il 60 per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile.

     La durata della concessione non può oltrepassare gli anni trenta dall'apertura dell'aeroporto al traffico aereo.

     La concessione è accordata con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è disciplinata, anche per quanto riguarda i rapporti tecnici e finanziari, da apposita convenzione da approvarsi con il decreto di concessione o con successivo decreto emanato con la stessa procedura.

 

          Art. 4.

     Tutte le opere per la costruzione degli aeroporti civili previsti dal primo comma dell'art. 1, da eseguire in conformità dei relativi progetti approvati dopo la prescritta istruttoria, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

     Le espropriazioni necessarie in dipendenza della costruzione degli aeroporti previsti dal primo comma dell'art. 1 debbono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e ultimate entro quattro anni dalla stessa data.

     Gli enti concessionari provvedono direttamente alle operazioni di esproprio sulla base dei relativi piani approvati dal Ministero della difesa.

     L'indicazione delle indennità offerte previste dall'art. 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere fatta sulla base di stime eseguite dagli Uffici tecnici erariali. Tali stime sostituiscono per tutti gli effetti dell'art. 48 della legge citata le perizie previste dall'art. 32 della legge medesima.

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1956-57, con le maggiori entrate derivanti dalla legge concernente i diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.