§ 4.2.23 - L.R. 2 agosto 1954, n. 31.
Autorizzazione della spesa di L. 2.000.000.000 per la esecuzione di opere relative alla viabilità interna dei Comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:02/08/1954
Numero:31


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la costruzione e sistemazione di strade interne nei Comuni e per la esecuzione di opere di fognatura e di altri servizi del sottosuolo ai sensi e [...]
Art. 2.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando le somme comunque disponibili sul [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.23 - L.R. 2 agosto 1954, n. 31.

Autorizzazione della spesa di L. 2.000.000.000 per la esecuzione di opere relative alla viabilità interna dei Comuni.

(G.U.R. 4 agosto 1954, n. 39).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la costruzione e sistemazione di strade interne nei Comuni e per la esecuzione di opere di fognatura e di altri servizi del sottosuolo ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 11 luglio 1953, n. 40.

     Detta somma sarà ripartita pro-capite per provincia.

     Sul predetto fondo è consentita anche la spesa per la esecuzione di lavori necessari per la costruzione, ricostruzione e riparazione di passerelle, al fine di assicurare in modo stabile la continuità della viabilità rurale.

 

     Art. 2.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando le somme comunque disponibili sul bilancio della Regione, nonché gli avanzi di gestione degli esercizi finanziari precedenti.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.