§ 4.2.20 - L.R. 11 luglio 1953, n. 40.
Provvedimenti per la viabilità interna dei Comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:11/07/1953
Numero:40


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di tre miliardi per la costruzione e sistemazione di strade interne dei Comuni e per la esecuzione di opere di fognatura e di altri servizi del sottosuolo.
Art. 2.      Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente è istituito un apposito capitolo nel bilancio dell'Assessorato dei lavori pubblici.
Art. 3.      Per la programmazione, la progettazione ed esecuzione delle opere si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, numero 46.
Art. 4.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge, utilizzando le somme comunque disponibili [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.2.20 - L.R. 11 luglio 1953, n. 40.

Provvedimenti per la viabilità interna dei Comuni.

(G.U.R. 11 luglio 1953, n. 37.

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di tre miliardi per la costruzione e sistemazione di strade interne dei Comuni e per la esecuzione di opere di fognatura e di altri servizi del sottosuolo.

     L'esecuzione delle opere igieniche e di quelle relative ad altri servizi del sottosuolo è effettuata in unico complesso unitamente alle opere stradali di copertura.

 

     Art. 2.

     Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente è istituito un apposito capitolo nel bilancio dell'Assessorato dei lavori pubblici.

 

     Art. 3.

     Per la programmazione, la progettazione ed esecuzione delle opere si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, numero 46.

     Nel caso di appalto - concorso l'Assessore per i lavori pubblici determina con proprio decreto la composizione della Commissione giudicatrice, della quale deve in ogni caso fare parte l'Ingegnere Capo del Genio civile, e un tecnico nominato dalla Giunta municipale.

 

     Art. 4.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge, utilizzando le somme comunque disponibili sul bilancio della Regione, nonché gli avanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.