Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 industria ed energia |
Data: | 18/03/1976 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 400 milioni [...] |
Art. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo l'Ente minerario siciliano impartirà disposizioni alla CHIMED affinché, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e [...] |
Art. 3. Dal fondo di cui all'art. 1 saranno altresì corrisposte le somme pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dai ventidue dipendenti della CHIMED e dagli otto dipendenti della CROS dalla [...] |
Art. 4. L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, ai dipendenti della società ORINOCO di cui all'art. 2, [...] |
Art. 5. Per le finalità del precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, [...] |
Art. 6. All'onere di lire 460 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della [...] |
Art. 7. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.11.51 - L.R. 18 marzo 1976, n. 32.
Provvedimenti per la manutenzione e la conservazione degli impianti dello stabilimento CHIMED di Termini Imerese.
(G.U.R. 20 marzo 1976, n. 15).
Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 6 della
La somma prevista al comma precedente dovrà dalla CHIMED, dalla CROS e dalla SOFOS essere restituita all'Ente minerario siciliano entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti per il completamento degli impianti di Termini Imerese.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo l'Ente minerario siciliano impartirà disposizioni alla CHIMED affinché, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e conservazione degli impianti, la stessa utilizzi i propri dipendenti nonché gli otto dipendenti della CROS e i dipendenti che alla data del 30 giugno 1975 risultavano iscritti nel libro paga e matricola della ORINOCO Palermo, tuttora in servizio. Per questi ultimi il rapporto di lavoro deve essere regolato mediante contratto che non superi la durata di mesi sei.
Dal fondo di cui all'art. 1 saranno altresì corrisposte le somme pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dai ventidue dipendenti della CHIMED e dagli otto dipendenti della CROS dalla data del 1 ottobre 1975.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, ai dipendenti della società ORINOCO di cui all'art. 2, per il periodo 1 luglio
- 12 dicembre 1975, un'indennità straordinaria mensile pari all'80 per
cento della retribuzione percepita o spettante alla data del 30 giugno
1975.
Per le finalità del precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con
All'onere di lire 460 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.