§ 3.18.17 - L.R. 6 febbraio 1968, n. 2.
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:06/02/1968
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è aumentato di L. 13 miliardi. Tale incremento è destinato alle spese occorrenti per la gestione e la riorganizzazione delle miniere di zolfo [...]
Art. 2.      L'Ente minerario siciliano, con le modalità che saranno determinate dal consiglio di amministrazione, conferirà alla società di cui all'art. 8 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, anche in conto [...]
Art. 3.      L'Ente minerario siciliano predisporrà un piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero che sarà presentato dal Governo regionale entro il 10 marzo 1968 per essere sottoposto ad [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      L'Ente minerario siciliano è autorizzato a trattare con il Governo centrale l'eventuale rilevazione del patrimonio immobiliare dell'E.Z.I. e l'assorbimento del personale del Centro di [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.17 - L.R. 6 febbraio 1968, n. 2.

Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.

(G.U.R. 10 febbraio 1968, n. 6).

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è aumentato di L. 13 miliardi. Tale incremento è destinato alle spese occorrenti per la gestione e la riorganizzazione delle miniere di zolfo già dichiarate riorganizzabili dallo stesso Ente, nonché per la smobilitazione delle altre dichiarate non riorganizzabili [1].

 

     Art. 2.

     L'Ente minerario siciliano, con le modalità che saranno determinate dal consiglio di amministrazione, conferirà alla società di cui all'art. 8 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, anche in conto capitale, le somme necessarie per lo svolgimento di tutte le attività previste al precedente art. 1 a datare dal 1° novembre 1967.

 

     Art. 3.

     L'Ente minerario siciliano predisporrà un piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero che sarà presentato dal Governo regionale entro il 10 marzo 1968 per essere sottoposto ad approvazione con successivo provvedimento legislativo.

     Tale piano deve pure comprendere il programma degli investimenti produttivi dell'E.M.S. per l'utilizzazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie del sottosuolo siciliano, in attuazione dei fini istituzionali dell'Ente.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     L'Ente minerario siciliano è autorizzato a trattare con il Governo centrale l'eventuale rilevazione del patrimonio immobiliare dell'E.Z.I. e l'assorbimento del personale del Centro di filtrazione dell'E.Z.I. di Licata e dell'Ufficio E.Z.I. di Palermo in servizio alla data del 31 ottobre 1967.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 L.R. 6 giugno 1968, n. 15.

[1] Articolo abrogato dall'art. 4 L.R. 6 giugno 1968, n. 15.

[2] Norma finanziaria.