Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 cave e miniere |
Data: | 06/06/1968 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. E' approvato il piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero, predisposto dall'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 3 della L. 6 febbraio 1968, n. 2 ed allegato alla presente [...] |
Art. 2. L'Ente minerario siciliano elabora semestralmente il rendiconto economico-finanziario relativo agli interventi effettuati in attuazione del piano organico di riorganizzazione dell'industria [...] |
Art. 3. Per la realizzazione del piano di cui all'art. 1, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 1 della L. 6 febbraio 1968, n. 2, è autorizzato l'ulteriore incremento del fondo di dotazione [...] |
Art. 4. L'art. 4 della L. 6 febbraio 1968, n. 2, è abrogato. |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.6.50 - L.R. 6 giugno 1968, n. 15.
Approvazione del piano di riorganizzazione della industria zolfifera in Sicilia.
(G.U.R. 8 giugno 1968, n. 27).
E' approvato il piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero, predisposto dall'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 3 della
Qualsiasi modifica alle previsioni economico-finanziarie del piano è apportata con legge.
L'Ente minerario siciliano elabora semestralmente il rendiconto economico-finanziario relativo agli interventi effettuati in attuazione del piano organico di riorganizzazione dell'industria zolfifera e lo approva con deliberazione del consiglio di amministrazione [1].
I termini previsti dall'art. 14 della
I rendiconti semestrali relativi a ciascuno esercizio finanziario sono allegati al bilancio della Regione.
Per la realizzazione del piano di cui all'art. 1, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 1 della
- lire 2.360 milioni nell'esercizio in corso;
- lire 7.240 milioni nell'esercizio finanziario 1969;
- lire 6.035 milioni nell'esercizio finanziario 1970.
L'art. 4 della
(Omissis) [2].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] V. art. 2
[2] Norma finanziaria.