§ 3.6.50 - L.R. 6 giugno 1968, n. 15.
Approvazione del piano di riorganizzazione della industria zolfifera in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:06/06/1968
Numero:15


Sommario
Art. 1.      E' approvato il piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero, predisposto dall'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 3 della L. 6 febbraio 1968, n. 2 ed allegato alla presente [...]
Art. 2.      L'Ente minerario siciliano elabora semestralmente il rendiconto economico-finanziario relativo agli interventi effettuati in attuazione del piano organico di riorganizzazione dell'industria [...]
Art. 3.      Per la realizzazione del piano di cui all'art. 1, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 1 della L. 6 febbraio 1968, n. 2, è autorizzato l'ulteriore incremento del fondo di dotazione [...]
Art. 4.      L'art. 4 della L. 6 febbraio 1968, n. 2, è abrogato.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.6.50 - L.R. 6 giugno 1968, n. 15.

Approvazione del piano di riorganizzazione della industria zolfifera in Sicilia.

(G.U.R. 8 giugno 1968, n. 27).

 

Art. 1.

     E' approvato il piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero, predisposto dall'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 3 della L. 6 febbraio 1968, n. 2 ed allegato alla presente legge.

     Qualsiasi modifica alle previsioni economico-finanziarie del piano è apportata con legge.

 

     Art. 2.

     L'Ente minerario siciliano elabora semestralmente il rendiconto economico-finanziario relativo agli interventi effettuati in attuazione del piano organico di riorganizzazione dell'industria zolfifera e lo approva con deliberazione del consiglio di amministrazione [1].

     I termini previsti dall'art. 14 della L.R. 11 gennaio 1963, n. 2, per l'esecutività delle delibere dell'E.M.S. sono prorogati da 10 a 90 giorni limitatamente alla delibera riguardante l'approvazione del rendiconto semestrale.

     I rendiconti semestrali relativi a ciascuno esercizio finanziario sono allegati al bilancio della Regione.

 

     Art. 3.

     Per la realizzazione del piano di cui all'art. 1, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 1 della L. 6 febbraio 1968, n. 2, è autorizzato l'ulteriore incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di lire 15.635 milioni, da versare come segue:

     - lire 2.360 milioni nell'esercizio in corso;

     - lire 7.240 milioni nell'esercizio finanziario 1969;

     - lire 6.035 milioni nell'esercizio finanziario 1970.

 

     Art. 4.

     L'art. 4 della L. 6 febbraio 1968, n. 2, è abrogato.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] V. art. 2 L.R. 24 maggio 1971, n. 16.

[2] Norma finanziaria.