§ 3.18.11 - L.R. 3 dicembre 1965, n. 37.
Modifiche ed integrazioni alla L. 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:03/12/1965
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, di cui all'art. 6 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, è reintegrato per 8 miliardi di lire per le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 24 [...]
Art. 2.      Il fondo di cui all'articolo precedente è altresì integrato in ragione di lire 1.500.000.000 per salari eccezionalmente erogati e per i servizi di trasporto e per il servizio viveri di miniera, [...]
Art. 3.      L'art. 10 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, si applica anche alle miniere pervenute all'Ente per effetto della L. 30 giugno 1964, n. 16.
Art. 4.      Qualora le obbligazioni emesse ai sensi della L. 11 gennaio 1963, n. 2, siano assistite da garanzia regionale, esse sono equiparate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.11 - L.R. 3 dicembre 1965, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla L. 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano.

(G.U.R. 4 dicembre 1965, n. 53).

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, di cui all'art. 6 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, è reintegrato per 8 miliardi di lire per le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 24 dello statuto approvato con D.P.Reg. 20 settembre 1963, n. 136/A [1].

     La somma di cui al terzo comma dell'art. 6 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, destinata a costituire il fondo di dotazione dell'Ente, è aumentata di lire 4 miliardi, il cui importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per il bilancio della Regione, rubrica «industria e commercio» per l'esercizio 1968.

     Il fondo di rotazione, costituito con L. 13 marzo 1959, n. 4, e trasferito all'Ente minerario siciliano, continua i finanziamenti dei piani previsti agli artt. 11, 12, 13, 14 della legge stessa fino alla loro definizione.

     A tal fine è stanziata la somma di lire 1.500.000.000 da destinare esclusivamente per gli scopi suddetti.

     Alle ulteriori eventuali esigenze si provvede con legge di bilancio.

     Le operazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 24 dello statuto dell'Ente minerario siciliano non possono essere effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Il fondo di cui all'articolo precedente è altresì integrato in ragione di lire 1.500.000.000 per salari eccezionalmente erogati e per i servizi di trasporto e per il servizio viveri di miniera, salva l'eventuale rivalsa nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.

     Ai corsi di qualificazione, previsti dall'art. 11 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, possono partecipare gli operai delle miniere smobilitate per effetto della L. 13 marzo 1959, n. 4, che non abbiano usufruito a seguito della chiusura dell'azienda della suddetta agevolazione.

     La spesa prevista dal primo comma del presente articolo è posta a carico del bilancio della Regione così ripartita:

     - 500 milioni di lire nell'esercizio 1965;

     - 1.000 milioni di lire negli esercizi dal 1966 al 1970 in ragione di 200 milioni all'anno [2].

 

     Art. 3.

     L'art. 10 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, si applica anche alle miniere pervenute all'Ente per effetto della L. 30 giugno 1964, n. 16.

     Gli accertamenti di cui all'art. 10 predetto saranno effettuati entro il termine di cinque mesi dalla consegna della miniera.

 

     Art. 4.

     Qualora le obbligazioni emesse ai sensi della L. 11 gennaio 1963, n. 2, siano assistite da garanzia regionale, esse sono equiparate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie.

     In tale caso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria per conto della Regione sono autorizzati ad investire nei predetti titoli fino a 2/10 delle relative disponibilità di cassa con le garanzie previste dalla L. 30 giugno 1952, n. 17.

     L'Ente minerario siciliano è autorizzato ad organizzare corsi di qualificazione speciali per i dipendenti del Centro industriale dell'E.Z.I. di Terrapelata licenziati precedentemente alla data del 30 giugno 1965 in analogia a quanto disposto dall'art. 11 della L. 11 gennaio 1963, n. 2.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per l'esercizio in corso.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

     E' abrogato il secondo comma dell art. 1 della L. 4 agosto 1960, n. 32.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituito successivamente dal nuovo statuto dell'E.M.S. approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 1981, n. 186.

[2] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 3 dicembre 1965, n. 38.

[3] Articolo sostituito con art. 2 L.R. 3 dicembre 1965, n. 38.