Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 31/01/1960 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti [...] |
Art. 2. I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso |
Art. 3. Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le Provincie della Repubblica in conformità al disposto dell'art. 17 del decreto del Presidente della [...] |
§10.5.2a - Legge 31 gennaio 1960, n. 32.
Distribuzione di grano a categorie di bisognosi.
(G.U. 22 febbraio 1960, n. 45).
Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.
Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due milioni di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.
Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.
Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le Provincie della Repubblica in conformità al disposto dell'art. 17 del
I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive Provincie fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.