Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 17/08/2010 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Norme in materia di sportelli multifunzionali e interventi finanziari per corsi di formazione professionale |
Art. 2. Norma finale |
§ 3.17.119 - L.R. 17 agosto 2010, n. 19.
Norme in materia di sportelli multifunzionali. Interventi finanziari per corsi di formazione professionale.
(G.U.R. 10 settembre 2010, n. 40)
Art. 1. Norme in materia di sportelli multifunzionali e interventi finanziari per corsi di formazione professionale
1. Gli enti gestori dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali che, entro diciotto mesi dalla conclusione delle attività progettuali, non abbiano provveduto a presentare la relativa rendicontazione, perdono il diritto all’erogazione del saldo ancora dovuto.
2. Nei casi di cui al comma 1, i provvedimenti di impegno assunti in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti, con provvedimento del dirigente generale dell’Agenzia per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative. Le relative economie sono iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 9 della
3. Resta fermo per gli enti di cui al comma 1 l’obbligo di produrre il rendiconto dell’attività svolta al fine di consentire il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.
4. All’articolo 51, comma 7, della
5. Per le finalità del comma 4 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, l’ulteriore spesa di 16.000 migliaia di euro.
6. Alla tabella ‘G’ allegata alla
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U.P.B. |
Capitolo |
2010 |
Istruzione e formazione professionale |
9.2.2.6.6 |
717910 |
+4.000 |
7. Agli oneri discendenti dai commi 5 e 6, si provvede per l’esercizio finanziario 2010 mediante riduzione delle disponibilità di cui alle seguenti U.P.B., per gli importi di fianco indicati, espressi in migliaia di euro:
— U.P.B. 4.2.2.7.2 - capitolo 615605 – 1.000 — U.P.B. 4.2.1.3.2 - capitolo 212527 – 2.000 — U.P.B. 4.2.1.3.3 - capitolo 215724 – 7.000 — U.P.B. 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 – 10.000
Art. 2. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.