Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 06/05/1981 |
Numero: | 88 |
Sommario |
Art. 1. Nell'ambito della Regione siciliana la disposizione del terzo comma dell'art. 2 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modifiche, con la L. 7 luglio 1980, n. 299, si applica ai piani di [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Gli enti locali territoriali sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 1981, le convenzioni stipulate entro la data del 13 novembre 1980, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18 agosto 1978, [...] |
Art. 4. Tutti i soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, anche per le ferie, la malattia, il servizio militare, la maternità, il matrimonio, i permessi sindacali e di rappresentanza [...] |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. I Comuni sono autorizzati ad attribuire ai soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, della L.R. 30 dicembre 1977, n. 109, il trattamento economico normativo e contrattuale dei dipendenti di [...] |
Art. 7. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.6.61 - L.R. 6 maggio 1981, n. 88.
Norme per l'applicazione in Sicilia del D.L. 27 maggio 1980, n. 153, convertito con la L. 7 luglio 1980, n. 299, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980. Norme concernenti particolari posizioni lavorative esistenti presso la pubblica amministrazione e presso enti pubblici.
(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).
Nell'ambito della Regione siciliana la disposizione del terzo comma dell'art. 2 del
Ai provvedimenti suddetti si applica la disposizione del quarto comma dell'art. 2 del
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Gli enti locali territoriali sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 1981, le convenzioni stipulate entro la data del 13 novembre 1980, ai sensi dell'art. 22 della
Le delibere di proroga delle convenzioni debbono essere adottate dai rispettivi consigli.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni già scadute.
Tutti i soggetti di cui all'art. 2 della
(Omissis) [3].
I Comuni sono autorizzati ad attribuire ai soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] L'ultimo comma dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge sono stati impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[2] Articolo non promulgato né pubblicato.
[3] Modifica art. 19