§ 1.4.79 - L.R. 5 marzo 1976, n. 17.
Anticipazioni per la gestione provvisoria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità ed infanzia e provvedimenti in favore del personale del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:05/03/1976
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Le norme della L. 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano nella Regione siciliana.
Art. 2.      Fino a quando la Regione siciliana non avrà provveduto con proprio provvedimento legislativo agli adempimenti derivanti dalla L. 23 dicembre 1975, n. 698, e comunque non oltre il 31 dicembre [...]
Art. 3.      Le anticipazioni di cui al precedente articolo vengono erogate mensilmente, a decorrere dal 1° gennaio 1976, nella misura di un dodicesimo del 90% delle uscite correnti previste dai disciolti [...]
Art. 4.      Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa istanza del legale rappresentante al 31 dicembre 1975 dei disciolti Comitati provinciali [...]
Art. 5.      Le anticipazioni previste dall'art. 2 della presente legge saranno recuperate sulle somme che saranno assegnate dal Ministero del tesoro alla Regione siciliana in applicazione dell'art. 10 della [...]
Art. 6.      In applicazione dell'art. 2 della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976 sono introdotte le [...]
Art. 7.      Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello statuto siciliano, in tema di personale dell'ente «Gioventù italiana» da trasferire alla Regione a [...]
Art. 8.      Per le finalità del precedente art. 7 è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 60 milioni.
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.79 - L.R. 5 marzo 1976, n. 17.

Anticipazioni per la gestione provvisoria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità ed infanzia e provvedimenti in favore del personale del disciolto ente «Gioventù italiana».

(G.U.R. 6 marzo 1976, n. 12).

 

Art. 1.

     Le norme della L. 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano nella Regione siciliana.

     Per il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 della predetta legge sono fatte salve le procedure previste dallo Statuto siciliano.

 

     Art. 2.

     Fino a quando la Regione siciliana non avrà provveduto con proprio provvedimento legislativo agli adempimenti derivanti dalla L. 23 dicembre 1975, n. 698, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, il Presidente della Regione è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.).

 

     Art. 3.

     Le anticipazioni di cui al precedente articolo vengono erogate mensilmente, a decorrere dal 1° gennaio 1976, nella misura di un dodicesimo del 90% delle uscite correnti previste dai disciolti Comitati provinciali dell'O.N.M.I. nell'ultimo bilancio approvato dalla sede centrale dell'Opera stessa.

 

     Art. 4.

     Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa istanza del legale rappresentante al 31 dicembre 1975 dei disciolti Comitati provinciali dell'O.N.M.I. corredata:

     1) di copia conforme dell'ultimo bilancio di previsione approvato dalla sede centrale dell'O.N.M.I.;

     2) di copia conforme della delibera della sede centrale dell'O.N.M.I. con la quale è stato approvato il predetto bilancio di previsione;

     3) di un attestato a firma del richiedente da cui risulti l'ammontare delle singole spese per il funzionamento di ciascun asilo o consultorio, riferite ad un mese, nonché l'onere per il personale ed i servizi a carattere intercomunale.

     Le anticipazioni di cui all'art. 2 della presente legge vengono erogate:

     a) per i mesi da gennaio ad aprile del 1976, in favore dei direttori sanitari provinciali della soppressa O.N.M.I., mediante accreditamenti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia dell'istituto di credito tesoriere dei fondi regionali;

     b) per i successivi mesi, in relazione alle necessità risultanti dall'attestato di cui al n. 3 del presente articolo, in favore dei Comuni sedi di asili o consultori, mediante mandati da accreditarsi in conto corrente postale, e delle amministrazioni provinciali per le funzioni ad esse demandate dall'art. 3, secondo comma, della L. 23 dicembre 1975, n. 698.

     I prelevamenti delle anticipazioni di cui alla precedente lett. a) devono essere limitati alla somma effettivamente necessaria, mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori e devono essere rendicontati secondo le norme vigenti.

 

     Art. 5.

     Le anticipazioni previste dall'art. 2 della presente legge saranno recuperate sulle somme che saranno assegnate dal Ministero del tesoro alla Regione siciliana in applicazione dell'art. 10 della L. n. 698 del 23 dicembre 1975.

 

     Art. 6.

     In applicazione dell'art. 2 della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello statuto siciliano, in tema di personale dell'ente «Gioventù italiana» da trasferire alla Regione a termini dell'art. 3 della L. 18 novembre 1975, n. 764, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale, da adottare nel rispetto delle competenze regionali, la Presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare al personale di cui all'art. 3 della predetta legge n. 764 del 1975 assegnato alla Regione le competenze fisse ed accessorie spettanti allo stesso personale, a far data dalla predetta assegnazione.

     La corresponsione dell'anticipazione è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione degli interessati di rimborso delle somme anticipate all'atto della definizione dei rapporti suindicati o di compensazione con le somme ad essi spettanti allo stesso titolo [1].

 

     Art. 8.

     Per le finalità del precedente art. 7 è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 60 milioni.

     All'onere ricadente sul bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza n. 180 del 1980 (G.U. 31 dicembre 1980, n. 357), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della L. n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei «compiti istituzionali» e delle «attività in atto svolte dall'Ente Gioventù italiana», nonché del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 43 del relativo statuto speciale.