Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 cooperazione |
Data: | 18/06/1977 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, ad effettuare operazioni di credito, con durata massima di 15 [...] |
Art. 2. Per l'effettuazione delle operazioni di credito di cui all'art. 1, il fondo di rotazione istituito presso l'I.R.C.A.C. con l'art. 3, n. 2, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive [...] |
Art. 3. Le rate relative ai rimborsi dei prestiti di cui alla presente legge sono riversate al fondo di rotazione richiamato nel precedente art. 2. Agli stessi prestiti non si applicano le disposizioni [...] |
Art. 4. I finanziamenti, di cui alla presente legge, saranno effettuati al 100% della spesa occorrente e saranno garantiti da fidejussione regionale, per le operazioni di credito concernenti la [...] |
Art. 5. All'onere di lire 3.100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 2.000 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della [...] |
§ 3.14.21 - L.R. 18 giugno 1977, n. 46.
Provvedimenti a favore di stabilimenti industriali per la molitura e la produzione di paste alimentari e per il settore dolciario.
(G.U.R. 21 giugno 1977, n. 27).
L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, ad effettuare operazioni di credito, con durata massima di 15 anni di cui uno di preammortamento ed al tasso indicato dall'art. 7 della
Le operazioni di credito di cui al precedente comma possono essere effettuate, limitatamente a cento milioni di lire, a favore di cooperative di lavoratori per la gestione, il rilevamento e la riconversione di stabilimenti per la produzione di pane e biscotti.
Per l'effettuazione delle operazioni di credito di cui all'art. 1, il fondo di rotazione istituito presso l'I.R.C.A.C. con l'art. 3, n. 2, della
Le rate relative ai rimborsi dei prestiti di cui alla presente legge sono riversate al fondo di rotazione richiamato nel precedente art. 2. Agli stessi prestiti non si applicano le disposizioni dell'art. 4 della
I finanziamenti, di cui alla presente legge, saranno effettuati al 100% della spesa occorrente e saranno garantiti da fidejussione regionale, per le operazioni di credito concernenti la gestione, e da ipoteca sugli impianti per i finanziamenti relativi ai rilevamenti ed alle riconversioni [1].
All'onere di lire 3.100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 2.000 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 e quanto a lire 1.100 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario 1978, utilizzando l'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1