§ 3.13.45 - L.R. 25 maggio 1990, n. 7.
Interventi finanziari urgenti per l'anno 1990 in materia di turismo, sport e trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:25/05/1990
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 125.000 milioni, di cui lire [...]
Art. 2.      1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre, con le modalità [...]
Art. 3.      1. Per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 33.000 milioni di cui lire 18.000 milioni [...]
Art. 4.      1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, la spesa è elevata di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1990.
Art. 5.      1. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Art. 6.      1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a sostenere spese per consentire lo svolgimento in Sicilia dei campionati mondiali di ciclismo del 1994
Art. 7.      1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede alla anticipazione dei contributi di cui agli articoli 4 e [...]
Art. 8.      1. Nelle more della normalizzazione del servizio aereo o elicotteristico di pronto soccorso sanitario nelle isole minori della Regione l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i [...]
Art. 9.      1. Gli oneri di lire 523.600 milioni derivanti dalla presente legge per il triennio 1990-1992 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 225.000 milioni nel progetto [...]
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.13.45 - L.R. 25 maggio 1990, n. 7.

Interventi finanziari urgenti per l'anno 1990 in materia di turismo, sport e trasporti.

(G.U.R. n. 26 del 30 maggio 1990)

 

Art. 1.

     1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 125.000 milioni, di cui lire 75.000 milioni quale ulteriore spesa per la realizzazione delle opere previste dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

     2. Per i programmi di spesa si applica il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27.

     3. I programmi di finanziamento relativi a nuove opere di viabilità di interesse turistico devono garantire la copertura di almeno il cinquanta per cento del costo totale del progetto.

     4. Per gli anni successivi al 1990, la spesa di cui al presente articolo sarà determinata in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre, con le modalità di cui agli articoli 2, secondo comma, e 5 della suddetta legge, un programma di spesa rivolto a dotare i comuni siciliani di impianti per l'esercizio sportivo e per l'utilizzazione del tempo libero.

     2. Il programma di cui al comma 1 deve prevedere il completamento delle opere iniziate, anche per singoli impianti, mentre per quanto riguarda nuove opere deve garantire la copertura del costo del progetto, anche per singole strutture funzionali.

     3. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa a carico dell'esercizio finanziario 1990 di lire 100.000 milioni.

     4. Per gli anni successivi al 1990 la spesa di cui al presente articolo sarà determinata in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 33.000 milioni di cui lire 18.000 milioni destinati alla copertura degli oneri finanziari dell'anno 1989.

     2. Per gli anni successivi al 1990 la spesa di cui al presente articolo sarà determinata in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, la spesa è elevata di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1990.

     2. Sulla spesa autorizzata dal comma 1 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere all'Unione sportiva Palermo S.p.a. un contributo di lire 2.000 milioni una tantum per l'attività connessa alla stagione calcistica del campionato 1989-1990.

 

     Art. 5.

     1. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

 

     Art. 6.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a sostenere spese per consentire lo svolgimento in Sicilia dei campionati mondiali di ciclismo del 1994 [1].

     2. A tal fine, è autorizzato ad anticipare alla Federazione ciclistica italiana (F.C.I.) la somma di lire 100 milioni per la costituzione della cauzione necessaria. E' inoltre autorizzato ad erogare somme fino a lire 2.500 milioni all'organismo incaricato dalla Federazione ciclistica italiana dell'organizzazione dei campionati, quale contributo sull'eventuale disavanzo della gestione della manifestazione.

     3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere anticipazioni sulle somme di cui al comma 2.

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni, di cui lire 1.700 milioni nell'esercizio finanziario 1990, lire 500 milioni nell'esercizio 1991 e lire 400 milioni nell'esercizio 1992.

 

     Art. 7.

     1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede alla anticipazione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1990 la spesa di lire 250.000 milioni, di cui lire 50.000 milioni per contributi in conto capitale.

     3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

 

     Art. 8.

     1. Nelle more della normalizzazione del servizio aereo o elicotteristico di pronto soccorso sanitario nelle isole minori della Regione l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere per l'esercizio finanziario 1990 contributi sino all'ammontare di lire 1.500 milioni per garantire il servizio ai comuni di Lampedusa e Linosa e Pantelleria, stabilendo con proprio decreto le modalità di erogazione dei contributi.

     2. E' altresì autorizzata per l'anno finanziario 1990 la spesa di lire 1.500 milioni per l'istituzione di un servizio di trasporto di pronto soccorso sanitario a favore dei comuni delle altre isole minori della Regione.

     3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede all'erogazione della spesa di cui al comma 2, previa determinazione delle modalità di funzionamento del servizio.

 

     Art. 9.

     1. Gli oneri di lire 523.600 milioni derivanti dalla presente legge per il triennio 1990-1992 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 225.000 milioni nel progetto strategico «F»: Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali. codice 06.06, quanto a lire 68.600 milioni nelle «Attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza». codice 07.09 e quanto a lire 230.000 milioni nel progetto strategico «B»: Potenziamento grandi fattori dello sviluppo. Piano trasporti. codice 02.02.

     2. All'onere di lire 522.700 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede quanto a lire 247.700 milioni, di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 (contributi d'esercizio) e 8, con parte delle disponibilità del capitolo 21257, quanto a lire 50.000 milioni, di cui all'articolo 7 (contributi in conto capitale), con parte delle disponibilità del capitolo 60751 e quanto a lire 225.000 milioni, di cui agli articoli 1 e 2, con parte delle disponibilità del capitolo 60756 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 8 L.r. 15 maggio 1991, n. 30.