§ 3.11.49 - L.R. 16 agosto 1975, n. 58.
Provvedimenti a favore del bacino di carenaggio in muratura nel porto di Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:16/08/1975
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione nel porto di Palermo del bacino di carenaggio in muratura della capacità di 400.000 tonnellate, è autorizzata, a favore [...]
Art. 2.      All'onere di lire 14.000 milioni di cui al precedente art. 1, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità previste per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 dal piano regionale di [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.11.49 - L.R. 16 agosto 1975, n. 58.

Provvedimenti a favore del bacino di carenaggio in muratura nel porto di Palermo.

(G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).

 

Art. 1.

     Allo scopo di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione nel porto di Palermo del bacino di carenaggio in muratura della capacità di 400.000 tonnellate, è autorizzata, a favore della società «Bacini di Palermo», ad integrazione dei contributi concessi a norma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive aggiunte e modifiche, un ulteriore contributo di lire 14.000 milioni ripartito in due quote di lire 10.000 milioni e lire 4.000 milioni ricadenti rispettivamente negli esercizi finanziari 1975 e 1976 [1].

 

     Art. 2.

     All'onere di lire 14.000 milioni di cui al precedente art. 1, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità previste per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 dal piano regionale di interventi, di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 17 della L.R. 10 agosto 1978, n. 34.