§ 3.11.48 - L.R. 6 giugno 1975, n. 45.
Completamento del bacino di carenaggio ed impianto di una stazione di degassificazione nel porto di Messina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:06/06/1975
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire il completamento delle attrezzature necessarie per la messa in esercizio del bacino di carenaggio di Messina è autorizzata la concessione all'Ente autonomo portuale di [...]
Art. 2.      All'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1 l'Ente autonomo portuale di Messina provvederà in forza della convenzione stipulata in data 16 maggio 1975 con la Società messinese [...]
Art. 3.      I progetti necessari per la realizzazione delle opere previste dall'art. 1 sono sottoposti al parere del Comitato di cui all'art. 4 della presente legge. Detto parere, analogamente a quanto [...]
Art. 4.      Per la sorveglianza dei lavori è costituito un Comitato tecnico composto da sette esperti, di cui quattro designati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale [...]
Art. 5.      L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio accredita al legale rappresentante dell'Ente autonomo portuale di Messina le somme di cui all'art. 1 presso l'istituto di credito tesoriere [...]
Art. 6.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 6.190 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, la spesa annua di lire [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.48 - L.R. 6 giugno 1975, n. 45.

Completamento del bacino di carenaggio ed impianto di una stazione di degassificazione nel porto di Messina.

(G.U.R. 7 giugno 1975, n. 25).

 

Art. 1.

     Al fine di consentire il completamento delle attrezzature necessarie per la messa in esercizio del bacino di carenaggio di Messina è autorizzata la concessione all'Ente autonomo portuale di Messina istituito con D.P. Reg. 10 novembre 1953, n. 270-A, di lire 4.700 milioni. E' autorizzata altresì la concessione all'Ente suddetto di lire 13.490 milioni per la realizzazione di una stazione di degassificazione per navi petroliere.

     Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

 

     Art. 2.

     All'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1 l'Ente autonomo portuale di Messina provvederà in forza della convenzione stipulata in data 16 maggio 1975 con la Società messinese esercizio bacini s.p.a.

     L'Ente autonomo portuale di Messina dovrà accantonare il 60 % delle somme percepite dalla Società messinese esercizio bacini s.p.a. per la concessione dell'esercizio del bacino di carenaggio e della stazione di degassificazione per destinarle alla manutenzione straordinaria o ad opere di miglioramento degli impianti.

 

     Art. 3.

     I progetti necessari per la realizzazione delle opere previste dall'art. 1 sono sottoposti al parere del Comitato di cui all'art. 4 della presente legge. Detto parere, analogamente a quanto previsto dall'art. 34 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, costituisce provvedimento di approvazione degli stessi progetti ad ogni effetto.

 

     Art. 4.

     Per la sorveglianza dei lavori è costituito un Comitato tecnico composto da sette esperti, di cui quattro designati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta regionale, e gli altri tre nominati rispettivamente dal Comune di Messina, dall'Amministrazione provinciale di Messina e dall'Ente autonomo portuale di Messina.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio accredita al legale rappresentante dell'Ente autonomo portuale di Messina le somme di cui all'art. 1 presso l'istituto di credito tesoriere dei fondi regionali, nella sua sede di Messina.

     Il legale rappresentante preleverà le somme necessarie esclusiva mente mediante ordinativi.

 

     Art. 6.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 6.190 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, la spesa annua di lire 6.000 milioni

     All'onere complessivo di lire 18.190 milioni si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità previste per gli esercizi medesimi dal piano di interventi approvato con la L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

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