§ 3.11.31 - L.R. 28 dicembre 1961, n. 32.
Aggiunte e modifiche al Titolo III della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:28/12/1961
Numero:32


Sommario
Art. 5.      L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, in deroga al limite previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 5, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.11.31 - L.R. 28 dicembre 1961, n. 32.

Aggiunte e modifiche al Titolo III della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

(G.U.R. 5 gennaio 1962, n. 1).

 

     Artt. 1. - 4. [1].

 

Art. 5.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, in deroga al limite previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 5, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa della Regione, un prestito della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni 5, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modificano la L.R. 5 agosto 1957, n. 51.