Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 industria ed energia |
Data: | 04/04/1969 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Nel territorio della Regione siciliana possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e delle Isole, nonché dalle leggi regionali [...] |
Art. 2. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo precedente, le aziende di credito e di assicurazione, le case di cura, le imprese di trasporto di persone e di cose, le imprese [...] |
Art. 3. Sono abrogati l'art. 13 della L. 20 marzo 1950, n. 29 ed il primo comma dell'art. 31 della L. 5 agosto 1957, n. 51. |
§ 3.11.41 - L.R. 4 aprile 1969, n. 6.
Norme concernenti le agevolazioni fiscali in favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.
(G.U.R. 5 aprile 1969, n. 16).
Nel territorio della Regione siciliana possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e delle Isole, nonché dalle leggi regionali vigenti, le iniziative industriali realizzate attraverso l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.
Sono da considerare stabilimenti industriali tecnicamente organizzati i complessi aziendali con attrezzature fisse, dotati di organizzazione di mezzi meccanici e di lavoro tecnicamente adeguati alla produzione industriale.
(Omissis) [1].
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo precedente, le aziende di credito e di assicurazione, le case di cura, le imprese di trasporto di persone e di cose, le imprese per la produzione di servizi a carattere ricreativo, le stazioni di servizio e di rifornimento e quelle ad esse assimilabili.
Sono abrogati l'art. 13 della
Sono altresì abrogati la
[1] Commi 3° e 4° abrogati con art. 50