§ 3.9.75 - L.R. 6 aprile 1995, n. 33.
Integrazioni alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 7 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:06/04/1995
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi applicabile a tutti i natanti autorizzati ad esercitare la pesca a strascico nei compartimenti marittimi [...]
Art. 2.      1. All'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, come modificato dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 70, dopo il numero 1 è aggiunto il seguente:
Art. 3.      1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce, tramite le camere di commercio di Catania e Siracusa, per i fini di cui alle leggi regionali 1 [...]
Art. 4.      1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1994.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.9.75 - L.R. 6 aprile 1995, n. 33.

Integrazioni alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca.

(G.U.R. 12 aprile 1995, n. 19).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi applicabile a tutti i natanti autorizzati ad esercitare la pesca a strascico nei compartimenti marittimi indicati nello stesso comma. La dizione «operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1» dello stesso articolo 9 va interpretata nel senso di «autorizzati all'esercizio della pesca nelle acque dei golfi di Castellammare, Catania e Patti», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 248 del 7 maggio 1987.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, come modificato dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 70, dopo il numero 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce, tramite le camere di commercio di Catania e Siracusa, per i fini di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, il consorzio per il ripopolamento ittico del golfo di Catania.

     2. Il consorzio è aperto alla partecipazione degli enti locali interessati.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70.

 

     Art. 4.

     1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.