Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 pesca |
Data: | 06/04/1995 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi applicabile a tutti i natanti autorizzati ad esercitare la pesca a strascico nei compartimenti marittimi [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, come modificato dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 70, dopo il numero 1 è aggiunto il seguente: |
Art. 3. 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce, tramite le camere di commercio di Catania e Siracusa, per i fini di cui alle leggi regionali 1 [...] |
Art. 4. 1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1994. |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 3.9.75 - L.R. 6 aprile 1995, n. 33.
Integrazioni alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca.
(G.U.R. 12 aprile 1995, n. 19).
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della
1. All'articolo 1 della
(Omissis).
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce, tramite le camere di commercio di Catania e Siracusa, per i fini di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, il consorzio per il ripopolamento ittico del golfo di Catania.
2. Il consorzio è aperto alla partecipazione degli enti locali interessati.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70.
1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1994.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.