§ 98.1.12379 - D.M. 7 maggio 1987, n. 248.
Criteri per il rilascio delle licenze di pesca.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/05/1987
Numero:248


Sommario
Art. 1.      Le licenze di pesca previste dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e dalle norme di attuazione approvate con decreto ministeriale 5 maggio 1986, sono [...]
Art. 2.      Restano ferme le disposizioni riguardanti la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante emanate con il decreto ministeriale 26 ottobre 1985
Art. 3.      Le licenze per la pesca costiera locale hanno validità nel compartimento di iscrizione della nave e nei compartimenti contigui
Art. 4.      Nella regolamentazione dei premi per il fermo definitivo di cui alle disposizioni vigenti, nazionali e comunitarie, saranno considerate prioritarie le iniziative [...]


§ 98.1.12379 - D.M. 7 maggio 1987, n. 248.

Criteri per il rilascio delle licenze di pesca.

(G.U. 29 giugno 1987, n. 149)

 

 

     IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

     Vista lalegge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

     Visto l'art. 4, comma primo e quarto, della predetta legge n. 41/82, , il quale prevede che il Ministro della marina mercantile può stabilire il numero massimo delle licenze di pesca, tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano nazionale della pesca e determinare i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca, qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

     Considerato che gli studi finora effettuati sullo stato delle risorse biologiche non consentono allo stato di determinare con certezza se sia necessario stabilire il numero massimo delle licenze, eventualmente da distinguere per zone di pesca e per attrezzi utilizzabili, per specie catturabili, per distanza dalla costa e per potenza dell'apparato motore;

     Tenuto conto tuttavia delle indicazioni fornite dal piano nazionale della pesca per il triennio 1984-1986 adottato con decreto ministeriale 15 agosto 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 28 del 4 febbraio 1986) e scaduto il 31 dicembre 1986, in merito alla necessità di contenere l'attuale capacità della flotta adibita alla pesca a strascico;

     Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1985) che disciplina la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante;

     Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 1986) che stabilisce le modalità per il rilascio delle licenze di pesca;

     Visto il conforme parere espresso nella seduta del 16 aprile 1987 dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e della commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

     Considerata la necessità di determinare in via provvisoria i criteri per l'assegnazione delle licenze di pesca in attesa delle indicazioni in materia di regolazione dello sforzo di pesca che il piano nazionale della pesca 1987-1989 potrà fornire;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le licenze di pesca previste dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e dalle norme di attuazione approvate con decreto ministeriale 5 maggio 1986, sono rilasciate:

     a) per le navi in esercizio in sostituzione dei permessi di pesca in corso di validità di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

     b) per le navi nuove già costruite o in corso di costruzione con dichiarazione di costruzione presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) per le navi per le quali siano stati assegnati finanziamenti nazionali, regionali e comunitari in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto;

     d) per le navi la cui dichiarazione di costruzione è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto adibite a sistemi di pesca diversi dallo strascico.

     Per le navi da adibire alla pesca a strascico la cui dichiarazione di costruzione è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

     1) le licenze per la pesca oltre gli stretti sono rilasciate previo accertamento che la nuova nave trovi impiego in base ad accordi tra la Comunità economica europea e Paesi terzi o accordi privati;

     2) le licenze per la pesca a strascico costiera locale, costiera ravvicinata o d'altura nel Mediterraneo sono rilasciate previo ritiro (demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione) di navi di uguale stazza e potenza del motore già adibite alla pesca a strascico.

 

          Art. 2.

     Restano ferme le disposizioni riguardanti la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante emanate con il decreto ministeriale 26 ottobre 1985.

 

          Art. 3.

     Le licenze per la pesca costiera locale hanno validità nel compartimento di iscrizione della nave e nei compartimenti contigui.

 

          Art. 4.

     Nella regolamentazione dei premi per il fermo definitivo di cui alle disposizioni vigenti, nazionali e comunitarie, saranno considerate prioritarie le iniziative riguardanti le navi che esercitano la pesca a strascico, in particolare di quella costiera locale.

     Nella eventuale assegnazione di finanziamenti nazionali e comunitari saranno considerate con particolare favore le iniziative riguardanti la riconversione delle navi a sistemi di pesca diversi dallo strascico.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.