Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 pesca |
Data: | 04/08/1980 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 30 giugno 1980, di cui all'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è prorogato al 31 dicembre 1980. |
Art. 2. |
Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.9.31 - L.R. 4 agosto 1980, n. 76.
Proroga delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche.
(G.U.R. 9 agosto 1980, n. 36).
Il termine del 30 giugno 1980, di cui all'art. 2 della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituisce il primo comma dell'art. 3 della