§ 3.9.31 - L.R. 4 agosto 1980, n. 76.
Proroga delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:04/08/1980
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Il termine del 30 giugno 1980, di cui all'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è prorogato al 31 dicembre 1980.
Art. 2. 
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.9.31 - L.R. 4 agosto 1980, n. 76.

Proroga delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche.

(G.U.R. 9 agosto 1980, n. 36).

 

Art. 1.

     Il termine del 30 giugno 1980, di cui all'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è prorogato al 31 dicembre 1980.

 

     Art. 2. [1].

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il primo comma dell'art. 3 della L.R. 5 novembre 1979, n. 227.