Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 cave e miniere |
Data: | 06/12/1984 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. Per le cave di materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39, comma secondo, della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, in esercizio alla data del 31 ottobre 1984 e non autorizzate in conformità a [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
§ 3.6.76 - L.R. 6 dicembre 1984, n. 105.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.
(G.U.R. 7 dicembre 1984, n. 53).
Per le cave di materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39, comma secondo, della
Nelle more, i titolari medesimi sono autorizzati a proseguire l'esercizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mineraria.
I provvedimenti sanzionatori adottati dall'amministrazione nei confronti degli esercenti che adempiano agli obblighi di cui al precedente comma sono sospesi e successivamente decadono qualora, a seguito della regolarizzazione dell'esercizio, venga rilasciata l'autorizzazione definitiva.
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Alla spesa relativa si fa fronte con gli stanziamenti già disposti a tal fine dall'art. 68 della
[1] Modifica art. 35
[2] Comma modificativo dell'art. 56