§ 3.6.76 - L.R. 6 dicembre 1984, n. 105.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:06/12/1984
Numero:105


Sommario
Art. 1.      Per le cave di materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39, comma secondo, della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, in esercizio alla data del 31 ottobre 1984 e non autorizzate in conformità a [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)


§ 3.6.76 - L.R. 6 dicembre 1984, n. 105.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.

(G.U.R. 7 dicembre 1984, n. 53).

 

Art. 1.

     Per le cave di materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39, comma secondo, della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, in esercizio alla data del 31 ottobre 1984 e non autorizzate in conformità a quanto disposto dalla predetta legge, i titolari che intendano proseguire l'esercizio devono farne richiesta al distretto minerario competente nel termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riserva di presentare i documenti prescritti entro il termine fissato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 1984, n. 28.

     Nelle more, i titolari medesimi sono autorizzati a proseguire l'esercizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mineraria.

     I provvedimenti sanzionatori adottati dall'amministrazione nei confronti degli esercenti che adempiano agli obblighi di cui al precedente comma sono sospesi e successivamente decadono qualora, a seguito della regolarizzazione dell'esercizio, venga rilasciata l'autorizzazione definitiva.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

     Alla spesa relativa si fa fronte con gli stanziamenti già disposti a tal fine dall'art. 68 della L.R. 9 dicembre 1980. n. 127.

 

 


[1] Modifica art. 35 L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.

[2] Comma modificativo dell'art. 56 L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.