§ 3.6.75 - L.R. 9 maggio 1984, n. 28.
Proroga dei termini della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, concernente i giacimenti minerari da cava.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:09/05/1984
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui al terzo comma dell'art. 66 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, è prorogato al 30 novembre 1985.
Art. 2.      Nelle aree destinate a parchi e riserve naturali può essere disposta la chiusura anticipata o la revoca dell'autorizzazione di cave, rientranti nella previsione di cui all'art. 1, ai sensi [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.6.75 - L.R. 9 maggio 1984, n. 28.

Proroga dei termini della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, concernente i giacimenti minerari da cava.

(G.U.R. 12 maggio 1984, n. 20).

 

Art. 1.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 66 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, è prorogato al 30 novembre 1985.

     La validità dell'autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto.

 

     Art. 2.

     Nelle aree destinate a parchi e riserve naturali può essere disposta la chiusura anticipata o la revoca dell'autorizzazione di cave, rientranti nella previsione di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127

     La chiusura anticipata o la revoca dell'autorizzazione nonché l'eventuale indennizzo sono disposti, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, con decreto motivato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito l'Assessore regionale per l'industria, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.