§ 3.3.103 - L.R. 5 novembre 2001, n. 16.
Norme finanziarie ed interventi urgenti in materia di forestazione e di meccanizzazione agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:05/11/2001
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Operazioni finanziarie.
Art. 2.  Manutenzione opere comprese nei bacini montani.
Art. 3.  Campagna di meccanizzazione agricola ESA.
Art. 4.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.3.103 - L.R. 5 novembre 2001, n. 16.

Norme finanziarie ed interventi urgenti in materia di forestazione e di meccanizzazione agricola.

(G.U.R. 9 novembre 2001, n. 53).

 

Art. 1. Operazioni finanziarie.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche per i crediti derivanti dal limite di impegno assegnato alla Regione siciliana dall'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. In alternativa alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere ad una o più emissioni obbligazionarie o a contrarre mutui.

     3. Ai prestiti obbligazionari previsti dal comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

     4. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2001, comprese le emissioni obbligazionarie di cui al presente articolo, possono essere perfezionate anche per importi parziali entro il termine del 31 dicembre 2002.

     5. [1].

 

     Art. 2. Manutenzione opere comprese nei bacini montani.

     1. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività selvicolturali da effettuare attraverso l'assunzione dei lavoratori inseriti nelle speciali graduatorie di cui agli articoli 46 e seguenti della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, lo stanziamento del capitolo 150517 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001, dipartimento foreste, è incrementato di lire 84.452 milioni.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 66.000 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215701 e quanto a lire 18.452 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 108009 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3. Campagna di meccanizzazione agricola ESA.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione nel biennio 2002-2003 e la relativa copertura di spesa deve essere assicurata entro l'esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 4. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "B".

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

     Tabella

     (Omissis)

 

 


[1] Modifica il comma 4, art. 18 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.