§ 2.11.191 - L.R. 14 novembre 2008, n. 13.
Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:14/11/2008
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Disposizioni varie riguardanti la Fondazione Federico II
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.11.191 - L.R. 14 novembre 2008, n. 13.

Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II.

(G.U.R. 21 novembre 2008, n. 53)

 

Art. 1. Disposizioni varie riguardanti la Fondazione Federico II

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 la lettera c) è soppressa.

2. All’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dal comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana individua tra gli ambienti di cui dispone quelli da destinare a far parte del complesso monumentale "Palazzo Reale di Palermo" e ne stabilisce le modalità di accesso e le tariffe di ingresso per le visite a carattere turistico-culturale.";

b) al comma 2 sono soppresse le parole "la Regione siciliana" nonché la parola "pubblici".

3. Il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, così come modificato dall’articolo 127, comma 79, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è abrogato.

4. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 sono soppresse le parole "dai rettori pro-tempore delle università degli studi siciliane o loro delegati".

5. La Fondazione Federico II di cui alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, è considerata, ai fini della partecipazione alle misure contenute negli strumenti di programmazione ed attuazione dei Fondi strutturali comunitari, alla stregua degli enti strumentali o che agiscono quali concessionari di servizi in house della Regione.

6. Le minori entrate derivanti dal presente articolo, quantificate in 150 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.