Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 35. Diplomazia e consolati |
Capitolo: | 35.3 personale |
Data: | 21/12/2001 |
Numero: | 442 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga di termini) |
Art. 2. (Immissioni nei ruoli organici) |
Art. 3. (Opzioni) |
Art. 4. (Provvidenze scolastiche) |
Art. 5. (Assunzione presso altro ufficio) |
Art. 6. (Cessazione dal servizio per limiti di età) |
Art. 7. (Copertura finanziaria) |
§ 35.3.41 - Legge 21 dicembre 2001, n. 442. [1]
Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero.
(G.U. 24 dicembre 2001, n. 298)
Art. 1. (Proroga di termini)
1. E' prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la scadenza per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente all'inquadramento del solo personale a contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3.
Art. 2. (Immissioni nei ruoli organici)
1. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero possono essere immessi, in deroga all'articolo 39 della
2. Le immissioni hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati in possesso dei requisiti prescritti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole.
3. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
4. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
5. Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all'articolo 152, primo comma, del
Art. 3. (Opzioni)
1. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del
2. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del
Art. 4. (Provvidenze scolastiche)
1. Dopo l'articolo 158-bis del
Art. 5. (Assunzione presso altro ufficio)
1. Il secondo comma dell'articolo 160 del
Art. 6. (Cessazione dal servizio per limiti di età)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del
Art. 7. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 983.850,39 euro per l'anno 2002 e in 15.493,71 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 62 del