§ 35.3.16 - Legge 27 giugno 1962, n. 1097.
Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:27/06/1962
Numero:1097


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 150 milioni, si provvederà mediante una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal [...]


§ 35.3.16 - Legge 27 giugno 1962, n. 1097.

Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.

(G.U. 10 agosto 1962, n. 201)

 

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.

     Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 75 unità.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 150 milioni, si provvederà mediante una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.