| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 35. Diplomazia e consolati | 
| Capitolo: | 35.3 personale | 
| Data: | 27/06/1962 | 
| Numero: | 1097 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore [...] | 
| Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 150 milioni, si provvederà mediante una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal [...] | 
§ 35.3.16 - Legge 27 giugno 1962, n. 1097.
Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.
(G.U. 10 agosto 1962, n. 201)
     L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'art. 15 della 
Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 75 unità.
     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 150 milioni, si provvederà mediante una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.