§ 34.2.6 - D.L. 11 gennaio 1994, n. 16.
Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:11/01/1994
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata, per l'anno 1993, [...]
Art. 2.      1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle [...]
Art. 3.      1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare.
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 750.000 milioni, si provvede:
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 34.2.6 - D.L. 11 gennaio 1994, n. 16. [1]

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico.

(G.U. 12 gennaio 1994, n. 8)

 

     Art. 1.

     1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

     2. Al relativo onere si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, per lire 9.365,490 milioni; 1105, per lire 91.000 milioni; 1802, per lire 49.234,510 milioni; 2501, per lire 35.000 milioni e 2802 per lire 15.400 milioni [2] .

 

          Art. 2.

     1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

     3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

     4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

     6. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.

 

          Art. 3.

     1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 750.000 milioni, si provvede:

     a) quanto a lire 537.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, per lire 1.577,760 milioni; 1086, per lire 1.500 milioni; 1091, per lire 5.000 milioni; 1092, per lire 7.000 milioni; 1375, per 36.954,300 milioni; 1376, per lire 2.000 milioni; 1377, per lire 14.648,700 milioni; 1378, per lire 81.646,630 milioni; 1379, per lire 1.655,650 milioni; 1380, per lire 12.570,510 milioni; 1385, per lire 1.000 milioni; 1406, per lire 15.000 milioni; 1415, per lire 500 milioni; 1802, per lire 27.700 milioni; 1832, per lire 32.844,750 milioni; 1872, per lire 112.401,700 milioni; 1874, per lire 17.500 milioni; 1878, per lire 15.000 milioni; 2000, per lire 3.000 milioni; 2002, per lire 14.000 milioni; 2102, per lire 46.000 milioni; 2103, per lire 23.500 milioni; 2104, per lire 28.000 milioni; 2502, per lire 15.000 milioni; 2503, per lire 4.500 milioni; 2512, per lire 3.000 milioni; 2804, per lire 1.000 milioni; 3001, per lire 11.000 milioni; 3101, per lire 1.000 milioni; 4598, per lire 50 milioni; 4600, per lire 250 milioni e 4604 per lire 200 milioni [3] ;

     b) quanto a lire 14.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

     c) quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 22 febbraio 1994, n. 151. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.