§ 32.1.23 - Legge 3 giugno 1959, n. 403.
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:03/06/1959
Numero:403


Sommario
Art. 1.      Il compenso, di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27, per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere di lire 12.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti [...]


§ 32.1.23 - Legge 3 giugno 1959, n. 403. [1]

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati.

(G.U. 25 giugno 1959, n. 149)

 

 

     Art. 1.

     Il compenso, di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27, per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta è elevato a lire 400 giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 1959 [2].

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere di lire 12.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 173 (lire 10.950.000) e n. 174 (lire 1.650.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

     Per gli esercizi successivi, alla copertura dell'onere annuo di lire 25.200.000 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli suindicati.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Il compenso di cui al presente comma è stato elevato a 600 lire giornaliere dall'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 376.