Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 32. Culti e confessioni religiose |
Capitolo: | 32.1 chiesa cattolica |
Data: | 08/01/1952 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e col Sovrano Militare Ordine di [...] |
Art. 2. Al personale indicato al precedente art. 1, in caso di missione o trasferimento, sarà corrisposto il trattamento di missione, vigente nel tempo, riferito al grado di [...] |
Art. 3. Sono convalidati gli eventuali pagamenti di indennità effettuati in deroga alle disposizioni in vigore anteriormente al 1° luglio 1945, purché contenuti nei limiti del [...] |
Art. 4. La maggiore spesa annua di lire 19.743.000 graverà per lire 8.000.000 sul capitolo n. 290, per lire 9.712.000 sul capitolo n. 214 e per lire 2.031.000 sul capitolo [...] |
§ 32.1.16 - Legge 8 gennaio 1952, n. 27. [1]
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati.
(G.U. 4 febbraio 1952, n. 29)
Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta il compenso, già previsto per le religiose infermiere in servizio negli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina dal
lire 40 giornaliere dal 1° luglio 1945;
lire 50 giornaliere dal 1° gennaio 1946;
lire 80 giornaliere dal 1° gennaio 1947;
lire 150 giornaliere dal 1° gennaio 1948;
lire 200 giornaliere dal 1° novembre 1948;
lire 250 giornaliere dal 1° luglio 1949 [2] .
Al personale indicato al precedente art. 1, in caso di missione o trasferimento, sarà corrisposto il trattamento di missione, vigente nel tempo, riferito al grado di maresciallo.
Sono convalidati gli eventuali pagamenti di indennità effettuati in deroga alle disposizioni in vigore anteriormente al 1° luglio 1945, purché contenuti nei limiti del compenso giornaliero di lire 40 concesso a decorrere da detta data.
La maggiore spesa annua di lire 19.743.000 graverà per lire 8.000.000 sul capitolo n. 290, per lire 9.712.000 sul capitolo n. 214 e per lire 2.031.000 sul capitolo numero 215 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Sugli stessi capitoli nn. 290, 214, 215 graveranno, rispettivamente, per l'esercizio 1950-51, le somme di lire 7.872.000, di lire 15.744.000 e di lire 3.331.000 per assegni arretrati.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Il compenso di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, a 1.000 lire giornaliere, a decorrere dal 1° gennaio 1969, dall'art. 1 della