| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 86. Sanità | 
| Capitolo: | 86.4 personale | 
| Data: | 15/12/1969 | 
| Numero: | 1021 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1969, il compenso di cui all'art. 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della [...] | 
| Art. 2. All'onere annuo di lire 65.411.000 a carico del Ministero della difesa sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del [...] | 
§ 86.4.51 – L. 15 dicembre 1969, n. 1021. [1]
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
(G.U. 8 gennaio 1970, n. 6).
     A decorrere dal 1° gennaio 1969, il compenso di cui all'art. 1 della 
All'onere annuo di lire 65.411.000 a carico del Ministero della difesa sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
All'onere annuo di lire 800.000 a carico del Ministero dell'interno sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del