| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 30. Credito | 
| Capitolo: | 30.11 disciplina generale | 
| Data: | 03/12/1942 | 
| Numero: | 1752 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il primo comma dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938-XIV, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 12 marzo 1936-XVIII, n. 375, [...] | 
§ 30.11.e - Legge 3 dicembre 1942, n. 1752. [1]
Modificazione dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.
(G.U. 10 febbraio 1943, n. 33).
     Il primo comma dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938-XIV, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 12 marzo 1936-XVIII, n. 375, modificato dalla 
"L'ispettorato è alle dipendenze di un comitato di ministri presieduto dal Duce del fascismo, Capo del governo, e composto del segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato e dei ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute.
"Alle riunioni del comitato partecipa anche il ministro per l'Africa italiana quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo ministero".
[1] Abrogata dall'art. 2 del