§ 2.9.47 - L.R. 17 marzo 1979, n. 40.
Provvedimenti in favore dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:17/03/1979
Numero:40


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 1.003 milioni a favore dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, finalizzati al [...]
Art. 2.      L'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il programma di ristrutturazione delle [...]
Art. 3.      L'Assessore regionale per gli enti locali, oltre ai controlli già demandati alla Regione siciliana dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, esercita la vigilanza sugli adempimenti elencati nel [...]
Art. 4.      Per l'esercizio finanziario 1979, per le finalità previste dal n. 10 dell'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1953, n. 65, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 [...]


§ 2.9.47 - L.R. 17 marzo 1979, n. 40.

Provvedimenti in favore dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra.

(G.U.R. 20 marzo 1979, n. 13).

 

Art. 1.

     E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 1.003 milioni a favore dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, finalizzati al ripianamento della situazione debitoria dell'Ente.

 

     Art. 2.

     L'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il programma di ristrutturazione delle attività produttive, dell'organico del personale e dei relativi servizi, al fine di conseguire l'economicità della gestione ed il contenimento dei costi di produzione degli arti ortopedici, dei presidi e delle forniture in genere, e formula, inoltre, proposte sull'assetto definitivo dell'Istituto stesso nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle prospettive di attuazione della L. 30 marzo 1971, n. 118.

     Il piano di ristrutturazione è approvato dal Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali per gli enti locali e per la sanità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per gli enti locali, oltre ai controlli già demandati alla Regione siciliana dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, esercita la vigilanza sugli adempimenti elencati nel precedente articolo e ne riferisce alla Giunta regionale ed alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.

     Entro il termine di sei mesi, fissato dal precedente articolo per la predisposizione del programma di ristrutturazione, l'Assessore regionale per gli enti locali, d'intesa con l'Assessore regionale per la sanità, promuove la revisione dello statuto dell'Istituto e lo sottopone al Presidente della Regione per l'approvazione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 4.

     Per l'esercizio finanziario 1979, per le finalità previste dal n. 10 dell'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1953, n. 65, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni.

     All'onere di lire 1.073 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 27.