§ 2.2.48 - L.R. 14 gennaio 1998, n. 2.
Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie e di centri trasfusionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:14/01/1998
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di funzionalità del Policlinico.
Art. 2.  Norme finanziarie.
Art. 3.  Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie.
Art. 4.  Centri trasfusionali.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.2.48 - L.R. 14 gennaio 1998, n. 2.

Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie e di centri trasfusionali.

(G.U.R. 17 gennaio 1998, n. 3).

 

Art. 1. Norme in materia di funzionalità del Policlinico.

     1. [*]

     2. [*]

     3. [1]

 

     Art. 2. Norme finanziarie. [2]

 

     Art. 3. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie.

     1. Per la particolare situazione venutasi a creare con l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano al personale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere già in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma terzo, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121 in osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 23, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado.

     2. Le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere applicano le disposizioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Centri trasfusionali.

     1. Al fine di garantire la funzionalità del servizio trasfusionale in attuazione dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, il Centro trasfusionale "P. Giaccone" sito presso il Policlinico universitario di Palermo gestito dall'AVIS comunale di Palermo è trasferito al Policlinico universitario di Palermo ed assume la denominazione di Servizio di immunoematologia e trasfusionale.

     2. Il personale del Centro trasfusionale dipendente o convenzionato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è trasferito al Servizio di immunoematologia e trasfusionale del Policlinico per la copertura dei posti previsti in organico alla data del 31 dicembre 1988. E' trasferito altresì il personale che abbia occupato i posti derivanti da trasformazioni e/o sostituzioni che si siano resi successivamente indispensabili.

     3. Per le finalità del comma 1 il personale dei Centri trasfusionali di Sciacca e Trapani, gestiti in convenzione dalle corrispondenti AVIS, è trasferito rispettivamente all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento - nelle more dell'attivazione dell'Azienda ospedaliera di Sciacca di cui alla legge regionale 21 aprile 1995, n. 39 - e all'Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani.

     4. Per il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3, in servizio alla data indicata nei citati commi, con osservanza di un orario non inferiore alle ventotto ore settimanali, si applicano le procedure e i criteri indicati nell'articolo 19, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

     5. E' soppresso l'articolo 63 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     6. All'onere finanziario previsto per complessive lire 2.300 milioni si farà fronte:

     a) quanto a lire 1.150 milioni con parte della disponibilità del capitolo 42802 del bilancio della Regione siciliana;

     b) quanto a lire 1.150 milioni con parte della disponibilità del capitolo 42840 del bilancio della Regione siciliana.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 444.

[*] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 444.

[1] Comma omesso in quanto compreso nella declaratoria di illegittimità costituzionale, come risulta dalla parte motiva della predetta sentenza.

[2] Articolo omesso in quanto compreso nella declaratoria di illegittimità costituzionale come risulta dalla parte motiva della predetta sentenza).