Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria: organizzazione |
Data: | 21/04/1995 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. 1. In deroga alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in considerazione delle specifiche caratteristiche del territorio, è altresì [...] |
Art. 2. |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.1.61 - L.R. 21 aprile 1995, n. 39.
Individuazione azienda di riferimento per l'emergenza di secondo livello "Ospedali civili riuniti" di Sciacca. Abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
(G.U.R. n. 22 del 26 aprile 1995).
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della
2. L'attivazione dell'azienda di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, del
Artt. 3. - 4. [2].
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modifica la
[2] Modificano la