§ 2.2.30 - L.R. 10 dicembre 1985, n. 49.
Norme in materia di personale delle unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:10/12/1985
Numero:49


Sommario
Art. 1.      In sede di prima applicazione delle norme di cui al successivo articolo 1 bis, le unità sanitarie locali bandiscono appositi concorsi interni, per titoli ed esami, riservati agli assistenti ed [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      Nella prima applicazione della presente legge, al fine di garantire il proseguimento dell'erogazione dei servizi nelle unità sanitarie locali di destinazione, l'Assessore regionale per la sanità [...]
Art. 3.      Nella prima applicazione della presente legge per l'accesso ai posti di posizione funzionale apicale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei servizi veterinari nelle unita [...]
Art. 4.      A decorrere dall'anno scolastico 1984-85, le scuole per la formazione di tecnici di ortofonia autorizzate ai sensi della L.R. 24 luglio 1978, n. 22, al fine di uniformarsi alla denominazione [...]
Art. 5.      Il personale che, alla data del 31 ottobre 1985, ricopriva, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 121, un incarico semestrale è prorogato nell'incarico fino all'assunzione in [...]
Art. 6.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali possono conferire, per posti vacanti, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 121, incarichi [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano, altresì, analogicamente, con le stesse modalità e prescrizioni, ai collaboratori farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi che siano in [...]
Art. 8.      La norma di cui all'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 110, va interpretata nel senso della sua applicabilità anche alle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale [...]
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.2.30 - L.R. 10 dicembre 1985, n. 49.

Norme in materia di personale delle unità sanitarie locali.

(G.U.R. 10 dicembre 1985, n. 55).

 

Art. 1.

     In sede di prima applicazione delle norme di cui al successivo articolo 1 bis, le unità sanitarie locali bandiscono appositi concorsi interni, per titoli ed esami, riservati agli assistenti ed ispettori sanitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna divisione, sezione o servizio ospedaliero ed aventi titolo alla iscrizione nel ruolo nominativo della Regione, i quali siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 o della specializzazione nella disciplina e di una anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno quattro anni o a tempo definito di almeno cinque anni.

     Per i concorsi nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero nella disciplina di radiologia, anestesia e medicina nucleare è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina.

     Ai concorsi di cui al presente articolo si applica la normativa prevista dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 ed in particolare l'articolo 153 di detto decreto.

     A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali vengono compilate, presso ciascuna unità sanitaria locale, graduatorie distinte al fine dell'assegnazione dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario agli assistenti e ispettori sanitari.

     Gli assistenti e gli ispettori sanitari che non dovessero trovare collocazione nei posti trasformati, sono mantenuti in soprannumero nella posizione di assistente medico e di ispettore sanitario nell'ambito del medesimo servizio dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

     I posti trasformati che si renderanno successivamente vacanti saranno ricoperti esclusivamente a mezzo di pubblico concorso per titoli ed esami ove non sussistano le condizioni previste dal quindicesimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

     Ai fini delle conseguenti modifiche dei ruoli nominativi regionali, le unità sanitarie locali trasmettono all'Assessore regionale per la sanità copia autentica delle deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo, entro dieci giorni dalla data in cui le medesime sono divenute esecutive.

     Alla copertura dei posti di aiuto e di vice direttore sanitario, non coperti ai sensi del presente articolo, si provvede ai sensi del successivo articolo 1 bis [5].

 

     Art. 1 bis. [4]

     A fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le unità sanitarie locali entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a deliberare la trasformazione di parte dei posti di assistente e di ispettore sanitario, in atto previsti nelle loro piante organiche nell'ambito dei servizi ospedalieri, in posti, rispettivamente, di aiuto corresponsabile e di vice direttore sanitario, sino a raggiungere la parità del numero dei posti di assistente con quelli di aiuto corresponsabile e dei posti di ispettore sanitario con quelli di vice direttore sanitario. Nel caso di posti dispari, il posto in più è assegnato alla dotazione organica prevista per i posti di assistente e di ispettore sanitario.

     Operate le trasformazioni, l'inquadramento nei posti di aiuto e di vice direttore sanitario complessivamente esistenti e vacanti nei singoli servizi, divisioni e sezioni avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per titoli ed esami, espletato secondo la normativa vigente [6].

     Limitatamente ai posti già coperti, le unità sanitarie locali nel procedere alla trasformazione dei posti di assistente e di ispettore sanitario ai sensi dei precedenti commi, sino al completamento delle procedere concorsuali ed alla proclamazione dei vincitori, non definiscono l'individuazione dei posti da trasformare limitandosi a determinarne il numero. Qualora gli assistenti ed ispettori sanitari di ruolo presso i servizi fatti oggetto delle trasformazioni abbiano trovato collocazione all'interno dei posti trasformati in misura inferiore al numero degli stessi, i posti di assistente e di ispettore sanitario eccedenti vengono mantenuti, transitoriamente, anche in soprannumero, nell'ambito del medesimo servizio dell'unità sanitaria locale di appartenenza e saranno riassorbiti in sede di determinazione delle piante organiche definitive. Per l'individuazione dei posti da considerare soprannumerari si fa riferimento a quelli ricoperti dagli assistenti e dagli ispettori sanitari aventi minore anzianità di servizio.

     AI fini delle conseguenti modifiche del ruolo nominativo, le unità sanitarie locali trasmettono all'Assessore regionale per la sanità copia autentica delle deliberazioni adottate ai sensi della presente legge, entro dieci giorni dalla data in cui le medesime sono divenute esecutive.

 

     Art. 2.

     Nella prima applicazione della presente legge, al fine di garantire il proseguimento dell'erogazione dei servizi nelle unità sanitarie locali di destinazione, l'Assessore regionale per la sanità può - sentite le unità sanitarie locali interessate - assegnare, a domanda, il personale che, alla data di entrata in vigore della L. 20 maggio 1985, n. 207, prestava servizio in posizione di comando, alla unità sanitaria locale ove l'interessato presta servizio, nella medesima qualifica e posizione funzionale rivestita presso l'unità sanitaria locale di provenienza, anche in mancanza di posto vacante nella pianta organica, intendendosi istituito il posto presso l'unità sanitaria locale dove l'interessato presta servizio [1].

 

     Art. 3.

     Nella prima applicazione della presente legge per l'accesso ai posti di posizione funzionale apicale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei servizi veterinari nelle unita sanitarie locali, si applicano le norme previste dagli artt. 66 e 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 [2].

 

     Art. 4.

     A decorrere dall'anno scolastico 1984-85, le scuole per la formazione di tecnici di ortofonia autorizzate ai sensi della L.R. 24 luglio 1978, n. 22, al fine di uniformarsi alla denominazione prescelta per tale tipo di terapista della riabilitazione dall'art. 81 del D.M. del 30 gennaio 1982, rilasciano diplomi recanti la denominazione di logopedista.

     Per le stesse finalità di cui al precedente comma, i diplomi, già rilasciati dalle scuole speciali per la formazione di tecnici di ortofonia di cui al comma medesimo, costituiscono requisito valido per l'ammissione ai concorsi per posti di logopedista.

 

     Art. 5.

     Il personale che, alla data del 31 ottobre 1985, ricopriva, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 121, un incarico semestrale è prorogato nell'incarico fino all'assunzione in servizio dei vincitori nei relativi concorsi pubblici per i posti vacanti in organico e, comunque, non oltre il termine improrogabile del 31 dicembre 1986.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì a coloro che ricoprono, per supplenza, posti resisi disponibili per aspettativa conseguente ad incarico assunto dal titolare in base all'art. 2 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 121.

     Sono, altresì, rinnovati, a far data dalla entrata in vigore della presente legge e prorogati con le stesse modalità di cui al primo comma, gli incarichi semestrali scaduti dopo la data di entrata in vigore della L. 20 maggio 1985, n. 207, sempre che i relativi posti non siano già stati coperti.

 

     Art. 6.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali possono conferire, per posti vacanti, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 121, incarichi provvisori non rinnovabili, di durata non superiore ad otto mesi, esclusivamente nel caso in cui, in assenza di graduatorie da utilizzare per l'immissione in ruolo, sia già stato bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L. 20 maggio 1985, n. 207. Trascorso il suddetto periodo, il posto, ai sensi del diciottesimo comma del citato art. 9 della L. 20 maggio 1985, n. 207, è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano, altresì, analogicamente, con le stesse modalità e prescrizioni, ai collaboratori farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 41, 53 e 65 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 [3].

 

     Art. 8.

     La norma di cui all'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 110, va interpretata nel senso della sua applicabilità anche alle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso le unità sanitarie locali.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[5] Articolo già sostituito con art. 17 L.R. 22 aprile 1986, n. 20, e successivamente così sostituito con art. 8 L.R. 27 maggio 1987, n. 32.

[4] L'originario primo articolo è stato così sostituito con art. 17 L.R. 22 aprile 1986, n. 20.

[6] Comma così modificato con art. 9 L.R. 27 maggio 1987, n. 32.

[1] Articolo sostituito con art. 2 L.R. 10 dicembre 1985, n. 50.

[2] Articolo modificato con art. 2 L.R. 10 dicembre 1985, n. 50.

[3] Articolo modificato con art. 2 L.R. 10 dicembre 1985, n. 50.