§ 1.4.104 - L.R. 28 dicembre 1984, n. 110.
Norme in materia di concorsi per l'assunzione di personale presso l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti al controllo della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:28/12/1984
Numero:110


Sommario
Art. 1.      Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione, ivi compresi gli [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 16 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145 è abrogato.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.104 - L.R. 28 dicembre 1984, n. 110.

Norme in materia di concorsi per l'assunzione di personale presso l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti al controllo della Regione.

(G.U.R. 29 dicembre 1984, n. 56).

 

Art. 1.

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione, ivi compresi gli enti locali, possono validamente funzionare con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

 

     Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 16 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145 è abrogato.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.