Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria: organizzazione |
Data: | 12/07/2011 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. |
Art. 2. Misure finanziarie relative a personale comandato. |
Art. 3. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) |
Art. 4. Norma finale. |
§ 2.1.110 - L.R. 12 luglio 2011, n. 14.
Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale.
(G.U.R. 14 luglio 2011, n. 30 - S.O. n. 1)
Capo I
Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili
Art. 1. Rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili.
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della
2. All'articolo 25 della
“2-bis. Allo scopo di far fronte alle necessità assistenziali ed al fine di assicurare la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili, dei centri residenziali di cure palliative, delle strutture di recupero per soggetti con dipendenze patologiche, di quelle riabilitative per soggetti con disabilità psicofisico-sensoriali e di quelle riabilitative psichiatriche residenziali, è consentito che le relative prestazioni, da rendersi in conformità agli atti di programmazione che fissano i relativi fabbisogni ed individuano le relative risorse economiche, possano essere erogate anche da strutture private, in deroga alla previsione di cui al comma 2, purché in possesso dei requisiti di legge al momento dell'esercizio delle attività.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2–bis, gli atti di programmazione ivi indicati sono da intendersi il Piano sanitario regionale-Piano della salute 2011-2013 nonché quelli in vigore alla data del 1° giugno 2011.”.
Capo II
Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del servizio sanitario regionale
Art. 2. Misure finanziarie relative a personale comandato.
1. Alla tabella B) “Stato di previsione della spesa” allegata alla
(Omissis)
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 4. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.