Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria: organizzazione |
Data: | 31/01/1994 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per soddisfare le esigenze delle strutture ed unità operative del Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo, il contingente di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 maggio [...] |
Art. 2. 1. La spesa inerente al personale di cui all'articolo 1 viene portata in detrazione dalle somme dovute dallo Assessorato regionale della sanità all'Università degli Studi di Palermo per effetto [...] |
Art. 3. 1. A specificazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, al personale di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano tutti gli [...] |
Art. 4. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono aggiunti i seguenti: |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.1.51 - L.R. 31 gennaio 1994, n. 3.
Interventi per assicurare la funzionalità del Policlinico universitario di Palermo. Modifiche all'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, concernente norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.
(G.U.R. n. 6 del 1 febbraio 1994).
1. Per soddisfare le esigenze delle strutture ed unità operative del Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo, il contingente di cui all'articolo 5 della
1. La spesa inerente al personale di cui all'articolo 1 viene portata in detrazione dalle somme dovute dallo Assessorato regionale della sanità all'Università degli Studi di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'articolo 39 della
1. A specificazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della
(Omissis).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.