§ 2.2.44 - L.R. 14 giugno 1993, n. 17.
Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:14/06/1993
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Per soddisfare le esigenze delle strutture ed unità operative del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo, il contingente di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 maggio [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. Al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo il contingente [...]
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.2.44 - L.R. 14 giugno 1993, n. 17.

Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo.

(G.U.R. n. 30 del 19 giugno 1993).

 

Art. 1.

     1. Per soddisfare le esigenze delle strutture ed unità operative del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo, il contingente di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, è incrementato di n. 206 unità, appartenenti all'area funzionale socio-sanitaria.

     2. Per le modalità di utilizzazione del personale in questione, nonchè per la copertura delle spese inerenti allo stesso, si applicano le disposizioni previste dallo articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     1. Al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo il contingente di cui all'articolo 1 è altresì incrementato di n. 39 unità, di cui 16 medici specialisti, 13 biologi e 10 tecnici - amministrativi.

     2. (Omissis) [2].

     3. La spesa inerente al personale medesimo viene portata in detrazione dalle somme dovute dall'Assessorato regionale della sanità all'Università degli studi di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I fondi corrispondenti sono assegnati alla U.S.L. n. 58.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Cost. n. 266 del 27 maggio - 4 giugno 1993.

[2] Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Cost. n. 266 del 27 maggio - 4 giugno 1993.