§ 2.1.14 - L.R. 14 ottobre 1965, n. 31.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5 luglio 1949, n. 23 e successive modificazioni, concernente le Unità ospedaliere circoscrizionali. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:14/10/1965
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Le Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova istituzione di cui alla legge regionale 5 luglio 1949, n. 23 e successive aggiunte e modifiche hanno personalità giuridica di diritto pubblico e [...]
Art. 2.      Le Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova istituzione sono amministrate da un Consiglio di amministrazione composto di un rappresentante dell'Assessorato regionale della sanità, con [...]
Art. 3.      Le deliberazioni dei consigli di amministrazione delle predette Unità ospedaliere circoscrizionali debbono essere inviate, entro 15 giorni dalla loro adozione, all'Assessore regionale per la [...]
Art. 4.      Le deliberazioni concernenti:
Art. 5.      Il consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 2 può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, per persistente [...]
Art. 6.      L'organizzazione di ciascuna Unità ospedaliera circoscrizionale è disciplinata da apposito statuto deliberato dal consiglio di amministrazione in armonia con le vigenti disposizioni.
Art. 7. 
Art. 8.      Nella prima attuazione della presente legge l'Assessore regionale per la sanità è facoltato a nominare i rappresentanti del personale dipendente di cui al precedente art. 2 scegliendoli fra [...]
Art. 9.      Alle Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova istituzione di cui all'art. 1 della presente legge sono estesi i benefici della legge 7 agosto 1953, n. 47 e successive modifiche.
Art. 10.      Per quanto non previsto dalla presente legge, vigono, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 5 luglio 1949, n. 23 e successive modificazioni.


§ 2.1.14 - L.R. 14 ottobre 1965, n. 31.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5 luglio 1949, n. 23 e successive modificazioni, concernente le Unità ospedaliere circoscrizionali. [*]

(G.U.R. 16 ottobre 1965, n. 45).

 

Art. 1.

     Le Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova istituzione di cui alla legge regionale 5 luglio 1949, n. 23 e successive aggiunte e modifiche hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Assessore regionale per la sanità.

 

     Art. 2.

     Le Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova istituzione sono amministrate da un Consiglio di amministrazione composto di un rappresentante dell'Assessorato regionale della sanità, con funzioni di presidente, di un rappresentante del Sindaco del comune capoluogo della circoscrizione ospedaliera, di tre rappresentanti dei rimanenti comuni della circoscrizione stessa eletti dall'assemblea dei Sindaci dei comuni medesimi, di un rappresentante del Presidente della Provincia nella cui circoscrizione rientra l'ospedale, scelto fra persone particolarmente esperte in materie assistenziali e sanitarie, e di due rappresentanti eletti dal personale dipendente.

     Fa parte, altresì, del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il Direttore sanitario dell'ospedale.

     Il consiglio di amministrazione di cui al primo comma è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

     Nelle delibere del consiglio di amministrazione, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 3.

     Le deliberazioni dei consigli di amministrazione delle predette Unità ospedaliere circoscrizionali debbono essere inviate, entro 15 giorni dalla loro adozione, all'Assessore regionale per la sanità che può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle medesime. Trascorso tale termine senza che l'Assessore abbia pronunciato, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, o non abbia dato, entro il termine medesimo, comunicazione o chiesto chiarimenti, le deliberazioni diventano esecutive.

 

     Art. 4.

     Le deliberazioni concernenti:

     a) i bilanci preventivi e consuntivi;

     b) i regolamenti del personale;

     c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e gli atti relativi all'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;

     d) la diminuzione o la trasformazione del patrimonio;

     sono sottoposte, oltre al controllo di legittimità di cui al precedente articolo, anche all'esame di merito da parte dell'Assessore regionale per la sanità, che dovrà pronunciarsi entro 20 giorni per le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d) ed entro 40 giorni per quelle di cui alla lettera a).

     Il controllo di merito si esercita con le modalità previste dall'art. 82 del D.L.P.R. 29 ottobre 1955, n. 6.

     I provvedimenti di rinvio e di annullamento adottati dall'Assessore regionale per la sanità sono definitivi.

     Avverso detti provvedimenti e ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Regione o il ricorso in sede giurisdizionale.

 

     Art. 5.

     Il consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 2 può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, per persistente violazione di legge o per gravi irregolarità amministrative, non prima di 20 giorni dalle contestazioni scritte.

     Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile per eguale periodo in casi di assoluta necessità.

 

     Art. 6.

     L'organizzazione di ciascuna Unità ospedaliera circoscrizionale è disciplinata da apposito statuto deliberato dal consiglio di amministrazione in armonia con le vigenti disposizioni.

     Le attività di natura tecnica sono disciplinate da appositi regolamenti interni deliberati dal consiglio di amministrazione.

     Gli statuti sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

 

     Art. 7. [1].

 

     Art. 8.

     Nella prima attuazione della presente legge l'Assessore regionale per la sanità è facoltato a nominare i rappresentanti del personale dipendente di cui al precedente art. 2 scegliendoli fra terne designate dalle maggiori organizzazioni sindacali della provincia alla quale appartiene l'ospedale circoscrizionale.

 

     Art. 9.

     Alle Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova istituzione di cui all'art. 1 della presente legge sono estesi i benefici della legge 7 agosto 1953, n. 47 e successive modifiche.

 

     Art. 10.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, vigono, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 5 luglio 1949, n. 23 e successive modificazioni.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare il testo coordinato delle disposizioni in vigore sulla materia.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] Disposizioni superate dalle successive leggi in materia.

[1] Modifica la L.R. 5 luglio 1949, n. 23.