§ 2.1.2 - L.R. 5 luglio 1949, n. 23.
Istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione Siciliana


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:05/07/1949
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare una pronta ed efficace assistenza sanitaria alle popolazioni dei minori centri abitati dell'Isola vengono istituite, nella Regione, mediante il potenziamento dei più idonei [...]
Art. 2.      All'istituzione di ciascuna Unità ospedaliera circoscrizionale, salvo quanto stabilito al Capo V "Disposizioni finali e transitorie", sarà provveduto con legge.
Art. 3.      Gli ospedali preesistenti dichiarati Unità ospedaliere circoscrizionali, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 2 e dall'art. 20, conservano la propria personalità giuridica, fino a quando con [...]
Art. 4.      La gestione delle Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di quattro rappresentanti dei Comuni della circoscrizione, eletti [...]
Art. 5.      Le Unità ospedaliere circoscrizionali debbono avere una capacità ricettiva di almeno cento posti letto.
Art. 6.      Gli ammalati dei Comuni compresi nella circoscrizione che hanno bisogno di ricovero ospedaliero e la cui retta di degenza è a carico della Pubblica Amministrazione, debbono essere avviati [...]
Art. 7.      Le spese occorrenti per l'impianto delle Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione e per il potenziamento degli ospedali esistenti, indicati nella tabella allegata alla presente [...]
Art. 8.      Gli immobili acquistati o costruiti con i fondi di cui al precedente art. 7 e destinati all'impianto ed al potenziamento delle Unità ospedaliere circoscrizionali fanno parte del patrimonio di [...]
Art. 9.      L'impiego delle somme di cui all'art. 7 sarà disposto dall'Assessore regionale all'Igiene ed alla Sanità, previo parere motivato della Commissione di cui al successivo articolo 10.
Art. 10.      E' istituita presso l'Assessorato per l'Igiene e la Sanità una Commissione regionale composta:
Art. 11.      La Commissione di cui al precedente articolo esprime i pareri di cui agli articoli 9 e 19 della presente legge.
Art. 12.      Negli ospedali circoscrizionali sono ricoverati tutti gli ammalati aventi dimora fissa in uno qualunque dei Comuni della circoscrizione quando siano accompagnati dall'ordinanza del Comune di [...]
Art. 13.      E' ammesso il ricovero nelle Unità ospedaliere circoscrizionali, anche per cure ed interventi chirurgici elettivi, di ammalati paganti in proprio. Ad essi è riservato il quindici per cento del [...]
Art. 14.      Ad ogni Unità ospedaliera circoscrizionale sono addetti: un primario di chirurgia, un primario di medicina, un primario di ostetricia e ginecologia, un aiuto chirurgo, due assistenti medici, di [...]
Art. 15.      Per i concorsi e per le nomine del personale sanitario e di assistenza immediata ed ausiliaria si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo II del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 e [...]
Art. 16.      Le funzioni di direttore sanitario presso le Unità ospedaliere circoscrizionali sono affidate ad uno dei primari, in servizio presso la stessa Unità, a seguito di concorso interno per titoli.
Art. 17.      Alle spese di gestione delle Unità ospedaliere circoscrizionali si provvede:
Art. 18.      Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti dello Stato per quanto si attiene al concorso finanziario della Pubblica Amministrazione centrale e locale, nelle spese di [...]
Art. 19.      A tutte le Unità ospedaliere la Regione darà un contributo per far fronte agli impegni di spesa per il più indispensabile personale sanitario.
Art. 20.      Per la prima applicazione della presente legge sono dichiarate Unità ospedaliere circoscrizionali, gli ospedali già esistenti, nonché quelli da costruire elencati nella tabella allegata alla [...]
Art. 21.      Il Regolamento per la esecuzione della presente legge sarà emanato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione, con decreto del Governo della Regione, su proposta degli Assessori regionali [...]
Art. 22.      L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare in bilancio le variazioni occorrenti alla attuazione della presente legge.
Art. 23.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.1.2 - L.R. 5 luglio 1949, n. 23.

Istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione Siciliana

[*].

(G.U.R. 9 luglio 1949, n. 31).

 

CAPO I

Generalità.

 

Art. 1.

     Al fine di assicurare una pronta ed efficace assistenza sanitaria alle popolazioni dei minori centri abitati dell'Isola vengono istituite, nella Regione, mediante il potenziamento dei più idonei ospedali fra quelli esistenti e la creazione di nuovi istituti, Unità Ospedaliere con funzione circoscrizionale.

 

     Art. 2.

     All'istituzione di ciascuna Unità ospedaliera circoscrizionale, salvo quanto stabilito al Capo V "Disposizioni finali e transitorie", sarà provveduto con legge.

     Le singole circoscrizioni debbono comprendere, oltre il Comune sede dell'Unità, quegli altri viciniori che saranno determinati tenendo presente: l'ubicazione di ciascuno di essi, l'entità numerica delle popolazioni e la possibilità di comunicazioni.

 

     Art. 3.

     Gli ospedali preesistenti dichiarati Unità ospedaliere circoscrizionali, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 2 e dall'art. 20, conservano la propria personalità giuridica, fino a quando con legge organica della Regione non sarà diversamente stabilito.

     Gli stessi continuano ad essere amministrati nei modi e nei termini stabiliti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione. Un rappresentante dell'Assessorato per l'igiene e la sanità e due rappresentanti dei Comuni della circoscrizione, eletti dalla Assemblea dei Sindaci dei Comuni stessi, fanno parte dei singoli Consigli di amministrazione di ciascuna Unità.

 

     Art. 4.

     La gestione delle Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di quattro rappresentanti dei Comuni della circoscrizione, eletti dalla Assemblea dei Sindaci dei Comuni stessi e di un rappresentante dell'Assessorato per l'igiene e la sanità.

 

     Art. 5.

     Le Unità ospedaliere circoscrizionali debbono avere una capacità ricettiva di almeno cento posti letto.

     Esse debbono essere organizzate in modo da rispondere alle esigenze di una idonea e moderna organizzazione ospedaliera per le prestazioni sanitarie nel campo della chirurgia, della medicina, dell'ostetricia e ginecologia, e, possibilmente, di qualche altra specialità tra le più importanti.

     Esse debbono disporre di una sala di degenza per bambini, nonché di un impianto radiologico completo, di un gabinetto per le comuni ricerche di laboratorio applicato alla clinica, di un poliambulatorio e di un locale di isolamento.

     Ogni Unità ospedaliera circoscrizionale deve essere dotata di una autoambulanza.

 

     Art. 6.

     Gli ammalati dei Comuni compresi nella circoscrizione che hanno bisogno di ricovero ospedaliero e la cui retta di degenza è a carico della Pubblica Amministrazione, debbono essere avviati all'ospedale circoscrizionale competente per territorio, salvo che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, la natura del male non richieda il ricovero in ospedali specializzati o in reparti non esistenti nelle Unità ospedaliere circoscrizionali.

     Il numero dei posti letto a disposizione di ogni Comune facente parte della circoscrizione è proporzionato al numero degli abitanti del Comune stesso.

     Qualora i posti letto dell'Unità ospedaliera circoscrizionale fossero tutti occupati, gli ammalati dovranno essere avviati ad altra Unità ospedaliera circoscrizionale o all'ospedale del capoluogo di provincia.

 

     Art. 7.

     Le spese occorrenti per l'impianto delle Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione e per il potenziamento degli ospedali esistenti, indicati nella tabella allegata alla presente legge, sono a carico del bilancio della Regione.

     Per il raggiungimento di tali fini, che dovranno essere realizzati a cura dell'Assessorato per l'Igiene e la Sanità entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 1.000.000.000 da ripartirsi in parti uguali per ciascuno degli esercizi finanziari 1948, 1949, 1949-50, 1950-51, 1951-52.

 

     Art. 8.

     Gli immobili acquistati o costruiti con i fondi di cui al precedente art. 7 e destinati all'impianto ed al potenziamento delle Unità ospedaliere circoscrizionali fanno parte del patrimonio di detti enti.

     Del pari fanno parte del patrimonio di detti enti i beni mobili acquistati con i fondi di cui al precedente art. 7 facenti parte dell'attrezzatura delle Unità ospedaliere circoscrizionali.

     Qualora, per qualsiasi motivo, venga a cessare l'attività delle Unità ospedaliere circoscrizionali il patrimonio viene devoluto alla Regione [1].

 

     Art. 9.

     L'impiego delle somme di cui all'art. 7 sarà disposto dall'Assessore regionale all'Igiene ed alla Sanità, previo parere motivato della Commissione di cui al successivo articolo 10.

 

     Art. 10.

     E' istituita presso l'Assessorato per l'Igiene e la Sanità una Commissione regionale composta:

     1) da un delegato del Presidente della Regione;

     2) da un funzionario medico di grado non inferiore al quinto, designato dall'Assessore regionale all'Igiene ed alla Sanità;

     3) da un funzionario di grado non inferiore al quinto, designato dalla Amministrazione regionale degli Enti locali;

     4) da un funzionario di grado non inferiore al quinto, designato dall'Assessore regionale alla finanza;

     5) dal Presidente della Federazione regionale dei medici ospedalieri;

     6) dal Segretario della Federazione regionale ospedalieri;

     7) da un rappresentante delle Amministrazioni delle Unità ospedaliere circoscrizionali, eletto dalla Assemblea dei capi delle amministrazioni stesse;

     8) da due rappresentanti dei lavoratori designati dall'Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

 

     Art. 11.

     La Commissione di cui al precedente articolo esprime i pareri di cui agli articoli 9 e 19 della presente legge.

 

CAPO II

Funzione delle Unità ospedaliere circoscrizionali.

 

     Art. 12.

     Negli ospedali circoscrizionali sono ricoverati tutti gli ammalati aventi dimora fissa in uno qualunque dei Comuni della circoscrizione quando siano accompagnati dall'ordinanza del Comune di residenza e previa osservazione della Direzione dell'ospedale, che ne abbia riconosciuta l'accettabilità.

     I Sindaci dei Comuni che non siano sede di Unità ospedaliera circoscrizionale restano facultati di avviare gli ammalati all'ospedale eventualmente esistente nel Comune stesso, semprecchè l'ospedale offra le sufficienti garanzie di prestazioni.

     Vi devono altresì essere ricoverati di urgenza, quale che sia il Comune di provenienza, gli ammalati per i quali è riconosciuto dal sanitario di guardia il caso di urgenza, nonché quelli provvisti della ordinanza di cui all'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle disposizioni di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; per essi è fatta salva ogni ulteriore discriminazione circa la competenza della spesa di ricovero e di cura.

 

     Art. 13.

     E' ammesso il ricovero nelle Unità ospedaliere circoscrizionali, anche per cure ed interventi chirurgici elettivi, di ammalati paganti in proprio. Ad essi è riservato il quindici per cento del totale dei posti letto di cui le Unità ospedaliere circoscrizionali dispongono ed assicurato il ricovero in infermerie distinte da quelle comuni.

 

CAPO III

Del personale sanitario.

 

     Art. 14.

     Ad ogni Unità ospedaliera circoscrizionale sono addetti: un primario di chirurgia, un primario di medicina, un primario di ostetricia e ginecologia, un aiuto chirurgo, due assistenti medici, di cui uno specializzato in radiologia, e uno in oculistica, nonché una ostetrica.

 

     Art. 15.

     Per i concorsi e per le nomine del personale sanitario e di assistenza immediata ed ausiliaria si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo II del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

     Ai sanitari dipendenti dalle Unità ospedaliere circoscrizionali è fatto obbligo di stabile residenza nei comuni sede delle Unità stesse.

     Per i fini di cui al secondo comma dell'art. 19 del citato R.D. è vietato ai medici dipendenti dalle Unità ospedaliere circoscrizionali, l'esercizio della propria attività professionale presso case di cura private, ovunque abbiano sede e da chiunque siano gestite.

 

     Art. 16.

     Le funzioni di direttore sanitario presso le Unità ospedaliere circoscrizionali sono affidate ad uno dei primari, in servizio presso la stessa Unità, a seguito di concorso interno per titoli.

     Il concorso sarà giudicato da una Commissione costituita dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Unità ospedaliera circoscrizionale interessata o da un suo delegato, che la presiede, dal medico provinciale competente per territorio e da un direttore sanitario titolare di ospedale di prima categoria, nominato con decreto dell'Assessore regionale all'Igiene ed alla sanità su terna proposta dalla Federazione regionale dei medici ospedalieri.

     Segretario della Commissione sarà il Segretario o il Direttore amministrativo dell'Unità ospedaliera circoscrizionale.

 

CAPO IV

Della gestione delle Unità ospedaliere circoscrizionali.

 

     Art. 17.

     Alle spese di gestione delle Unità ospedaliere circoscrizionali si provvede:

     a) col reddito patrimoniale netto delle Unità ospedaliere circoscrizionali stesse, dedotte le quote per fini speciali di beneficienza istituiti con le tavole di fondazione o determinati dalla volontà dei testatori;

     b) con gli introiti dipendenti dal pagamento di rette di degenza consumate dai Comuni, da Enti mutualistici ed assicurativi convenzionati, o da altri Enti che vi fossero tenuti per legge;

     c) con gli introiti dipendenti da rette di degenza e interventi chirurgici in confronto di privati assistiti, paganti in proprio, dedotta la quota di pertinenza del personale sanitario da determinarsi nei modi e forme previsti dall'art. 83 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631.

 

     Art. 18.

     Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti dello Stato per quanto si attiene al concorso finanziario della Pubblica Amministrazione centrale e locale, nelle spese di gestione degli ospedali.

 

     Art. 19.

     A tutte le Unità ospedaliere la Regione darà un contributo per far fronte agli impegni di spesa per il più indispensabile personale sanitario.

     A tal fine viene creato un fondo di L. 400.000.000 che sarà distribuito in maniera equitativa, tenuto conto della posizione economica e delle specifiche esigenze di ciascuna Unità.

     Detta concessione e l'impiego di tali somme da parte delle Unità ospedaliere, sono subordinate al parere motivato della Commissione regionale di cui all'art. 11 della presente legge.

 

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie.

 

     Art. 20.

     Per la prima applicazione della presente legge sono dichiarate Unità ospedaliere circoscrizionali, gli ospedali già esistenti, nonché quelli da costruire elencati nella tabella allegata alla legge stessa.

     Ferme restando le sedi delle Unità ospedaliere indicate nella allegata tabella è data delega all'Assessore all'igiene ed alla sanità di apportare, su richiesta dei Comuni interessati e sentita la Commissione di cui all'art. 10, variazioni alle circoscrizioni stabilite nella tabella medesima.

 

     Art. 21.

     Il Regolamento per la esecuzione della presente legge sarà emanato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione, con decreto del Governo della Regione, su proposta degli Assessori regionali all'Igiene ed alla sanità, alla finanza e della Amministrazione regionale per gli Enti locali.

 

     Art. 22.

     L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare in bilancio le variazioni occorrenti alla attuazione della presente legge.

 

     Art. 23.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Allegato

     (Omissis).

 

 


[*] La presente legge si intende superata dalla successiva normativa in materia e segnatamente dalla riforma sanitaria, L. n. 833/1978, e dall'attivazione in Sicilia delle UU.SS.LL. disposta con L.R. 12 agosto 1980, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni. Si vedano anche LL.RR. 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33.

[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 1950, n. 62 e successivamente così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 ottobre 1965, n. 31.