§ 1.6.80 - Circolare Ass. 4 ottobre 1988, n. 10.
L.R. 9 agosto 1988, n. 21. Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della L.R. 12 febbraio 1988, n. 2.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:04/10/1988
Numero:10

§ 1.6.80 - Circolare Ass. 4 ottobre 1988, n. 10.

L.R. 9 agosto 1988, n. 21. Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della L.R. 12 febbraio 1988, n. 2.

(G.U.R. 15 ottobre 1988, n. 45).

 

     Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 agosto è stata pubblicata la L. 9 agosto 1988, n. 21, che disciplina il finanziamento degli oneri derivanti dalle assunzioni negli enti locali, in armonia con quanto previsto dal legislatore nazionale con il D.L. 1 febbraio 1988, n. 19, convertito con modificazioni nella L. 28 marzo 1988, n. 99.

     La nuova normativa, contenuta negli articoli 1, 2, 3, 4 della legge, merita note di chiarimento al fine di consentire agli enti destinatari di predisporre correttamente e tempestivamente la documentazione necessaria per usufruire dei benefici previsti [1].

     Ricordato preliminarmente che la legge n. 21 reca anche disposizioni integrative della L. 12 febbraio 1988, n. 2, (artt. dal 5 al 19), sulle quali è già stata emanata la circ. n. 9, prot. n. 1804, del 19 settembre 1988, si osserva che l'art. 1 della legge in questione contiene una affermazione generale di principio secondo cui la Regione siciliana, al fine di consentire a tutti gli enti di cui all'art. 1 della L. 12 febbraio 1988, n. 2, di procedere all'assunzione dei vincitori di concorso e, nei casi previsti, anche degli idonei inseriti in graduatorie regolarmente approvate, assicurerà la necessaria copertura finanziaria.

     Nella prima fase però il finanziamento subisce alcune limitazioni e condizioni, collegate alle disposizioni del D.L. 1 febbraio 1988, convertito con la legge n. 99, che possono così elencarsi:

     1) il finanziamento di nuove assunzioni (il relativo capitolo é stato attribuito a questo Assessorato) é limitato ai comuni ed alle amministrazioni provinciali; restano pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della parte finanziaria della legge n. 21/88 sia le aziende municipalizzate o provinciali sia i consorzi di comuni;

     2) il finanziamento può riguardare soltanto la copertura dei posti vacanti al 2 febbraio 1988, data di entrata in vigore del D.L. n. 19, e nei limiti percentuali ivi previsti; ne consegue che sono senz'altro esclusi dal beneficio i posti che si sono resi o si renderanno vacanti o che si istituiranno dopo quella data.

     Il finanziamento riguarda anche i posti, vacanti alla data del 2 febbraio 1988, successivamente trasformati per un migliore assetto funzionale degli uffici e dei servizi.

     Le limitazioni percentuali previste nel D.L. n. 19 e richiamate dalla legge n. 21 impongono alcune precisazioni al fine della corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni.

     La normativa generale per le assunzioni consentite alle amministrazioni pubbliche in campo nazionale, nell'anno 1988 e successivi, è contenuta nell'art. 24 della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria), che si articola in una parte generale con efficacia pluriennale ed in una parte transitoria che riguarda soltanto il corrente anno 1988.

     In altre parole, a fronte di una normativa generale prevista nei commi 2 e 3, applicabile in tutto il territorio nazionale, ivi compresa la Sicilia, il successivo quinto comma contiene delle deroghe relative all'anno 1988 che, riguardando le disposizioni sulle assunzioni di personale di ruolo, si ritengono sostituite in Sicilia dai benefici previsti nel D.L. n. 19.

     Dal coordinamento dell'art. 6 del D.L. n. 19 con l'art. 24 della legge finanziaria, scaturisce la possibilità, per gli enti locali della Sicilia, di operare nel 1988 le seguenti assunzioni:

 

I) sulla base dell'art. 24 della legge 11 marzo 1987, n. 67.

 

     Le assunzioni consentite dalle disposizioni contenute nei commi da 2 a 6 dell'art. 24 della legge finanziaria, che presuppongono il totale finanziamento a carico del bilancio dell'ente, sono le seguenti:

     a) quelle relative a tutti i posti vacanti in organico ove si sia provveduto all'accertamento dei carichi funzionali di lavoro ed alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità;

     b) quelle relative a tutti i posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito entro il 31 dicembre 1987;

     c) assunzioni obbligatorie per le categorie riservatarie;

     d) assunzioni autorizzate dal Presidente del Consiglio in applicazione del comma 17 dell'art. 6 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, ove non ancora effettuate, secondo le modalità contenute nel comma 20 della stessa legge n. 41 (comma 6, art. 24, legge 67);

     e) assunzioni necessarie per la sostituzione di personale cessato dal servizio, per qualsiasi causa, in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 19 (2 febbraio 1988);

 

II) sulla base dell'art. 5 del D.L. 1 febbraio 1988, n. 19.

 

     Ove l'ente non disponga di propri fondi di bilancio da destinare ad assunzioni, in misura totale o parziale, potrà fare ricorso all'applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 19 e, quindi, in tale ipotesi, richiedere il finanziamento della Regione ai sensi della L. 9 agosto 1988, n. 21.

     Le assunzioni consentite, in tal caso, dal D.L. n. 19 riguardano:

     a) la copertura di tutti i posti vacanti al 2 febbraio 1988, data di entrata in vigore del decreto, per le qualifiche funzionali sesta e superiori;

     b) la copertura del 30% dei posti vacanti al 2 febbraio 1988 per le qualifiche funzionali fino alla quinta;

     3) il finanziamento può essere totale o parziale.

     La possibilità che il finanziamento dell'onere derivante dalle assunzioni possa essere parziale o totale è collegata alla reperibilità di fondi nel bilancio dell'ente interessato; ne consegue che il finanziamento potrà essere totale soltanto quando l'ente attesti l'indisponibilità di fondi per coprire l'onere delle assunzioni da effettuare;

     4) il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 21 prescrive, al fine di ottenere il finanziamento, l'obbligo di deliberare l'ordine di priorità nella copertura dei posti relativi alle prime cinque qualifiche funzionali; la delegittimazione del consiglio si concreta non con il decorso del termine previsto dal comma menzionato ma con la disposizione dell'azione sostitutiva da parte dell'Assessorato.

     Si rileva che la deliberazione di priorità:

     a) rientra nella competenza del consiglio (art. 51 O.R.E.L.);

     b) enuncia criteri di priorità che devono tenere conto esclusivamente delle esigenze di funzionalità dei servizi e degli uffici dell'ente;

     c) deve stabilire l'ordine di priorità nella copertura di tutti i posti (ivi compresi quelli riservati alle categorie protette) delle qualifiche dalla prima alla quinta, vacanti alla data del 2 febbraio 1988;

     d) deve prevedere le modalità di finanziamento delle assunzioni, specificando in particolare per quali posti ricorre l'ente a fondi regionali e per quali, invece, a fondi propri;

     e) costituisce condizione indispensabile per usufruire dei benefici finanziari previsti dalla legge n. 21, relativamente alle prime cinque qualifiche funzionali.

     In ogni caso non saranno concessi finanziamenti per assunzioni non conformi all'ordine programmato dal consiglio nella deliberazione presa in esame.

     5) oggetto del finanziamento può essere l'assunzione sia dei vincitori dei concorsi sia degli idonei nominati utilizzando graduatorie che rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 2 della L. 12 febbraio 1988, n. 2 e dagli articoli 8 e 9 della L. 9 agosto 1988, n. 21, a condizione:

     a) che le assunzioni riguardino posti inseriti nella delibera di priorità e rispettino le precedenze ivi stabilite;

     b) che riguardino la copertura di posti vacanti al 2 febbraio 1988;

     6) il finanziamento può essere concesso soltanto su richiesta dell'ente locale interessato, inoltrata dal suo rappresentante legale, dopo l'approvazione della graduatoria e la pubblicazione della relativa delibera allo albo dell'ente per quanto riguarda i vincitori dei concorsi, e dopo l'adozione della deliberazione di nomina nel caso di utilizzazione della graduatoria degli idonei.

     In ogni caso la richiesta deve necessariamente precedere la immissione in servizio, sia dei vincitori che degli idonei, attesa che l'immissione stessa in caso di richiesta di finanziamento, è subordinata dall'art. 3 della legge all'autorizzazione da parte di questo Assessorato contestuale all'emissione del provvedimento di spesa;

     7) le somme spettanti agli enti, in esecuzione della legge n. 21, saranno versate con somministrazioni semestrali anticipate.

     Al fine della determinazione iniziale del fabbisogno globale e dei successivi versamenti semestrali gli enti debbono dimostrare pertanto, al momento della richiesta, l'entità della spesa annua prevista e successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, inviare il preventivo relativo al fabbisogno globale per il successivo esercizio. Il termine è evidentemente posto nello interesse degli stessi enti locali, al fine di consentire la massima tempestività nel versamento delle somme dovute;

     8) il finanziamento regionale è integrale e comprende gli oneri a qualsiasi titolo dovuti al personale purché con carattere di ordinarietà ed obbligatorietà.

     Sono pertanto compresi, oltre alla retribuzione contrattuale e l'indennità integrativa speciale, anche le quote di aggiunta di famiglia e le indennità dovute per legge o in dipendenza di accordi approvati con decreti del Presidente della Repubblica, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali. Sono invece escluse le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità di missione, che restano a carico degli enti.

     Le somme eventualmente spettanti a titolo di produttività saranno anticipate dagli enti locali e rimborsate successivamente da questo Assessorato a consuntivo, nel rispetto della normativa vigente;

     9) i fondi che perverranno agli enti, con somministrazioni semestrali anticipate, hanno destinazione vincolata e non possono, per nessun motivo, essere utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono concessi, anche se in termini esclusivamente di cassa (art. 4).

     Le somme riscosse sono da introitare per i comuni in capitolo di entrata con codice meccanografico numero 22920 e, in uscita, per il pagamento al personale avente diritto, in capitolo con codice meccanografico n. 110920; per le province i codici meccanografici saranno rispettivamente n. 22620 per la entrata e numero 110620 per l'uscita.

     I fondi ricevuti debbono essere immediatamente versati in apposito conto vincolato, esclusivamente presso gli istituti di credito che esercitano il servizio di cassa della Regione.

     Gli interessi maturati su quei conti vincolati, conteggiati ad un tasso di interesse almeno pari a quello calcolato sulle giacenze della Regione, così come eventuali somme non utilizzate per qualsiasi causa, debbono essere versati in conto entrate della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno. In mancanza verrà sospesa l'erogazione della semestralità successiva.

     Ne consegue che gli enti, al fine dell'emissione dei mandati relativi al secondo semestre, dovranno tempestivamente dimostrare, a mezzo fotocopia autenticata delle quietanze, di avere effettuato il versamento dovuto o comunque attestare l'inesistenza di somme da versare.

     Dalla corretta applicazione della normativa e dal rispetto delle prescrizioni e dei termini contenuti nella presente circolare dipende la sollecita erogazione delle somme dovute da parte di questo Assessorato.

     E' necessario, pertanto, che gli enti locali inoltrino nei termini assegnati l'istanza e la documentazione necessaria, conformemente ai modelli allegati, al fine di consentire a questo Assessorato di verificare il rispetto della normativa e l'esistenza dei presupposti per il finanziamento regionale.

 

 

Allegato

 

Documentazione  da  presentare  per  usufruire  dei  finanziamenti

regionali, di cui alla L. 9 agosto 1988, n. 21

 

     1)   richiesta   di   finanziamento   e   di   autorizzazione

all'immissione in  servizio, indirizzata  all'Assessore  regionale

per gli enti locali;

     2) prospetto dei posti vacanti alla data di entrata in vigore

del D.L. n. 19 (2 febbraio 1988), secondo il seguente schema:

 

Qualifica funzionale     Figura profess.le   Situazione     pianta

organica

                                            ---------------------

                                      in organ.  occupati  vacanti

 

 

 

 

     Data ..................................

Il segretario                            Il sindaco (o pres. A.P.)

 

 

     3)  attestazione   circa  la   disponibilità  dei   mezzi  di

finanziamento secondo il seguente schema:

 

Il sindaco (o il pres. A.P.)

 

     Visto il  bilancio di  previsione per  il corrente  esercizio

approvato con  deliberazione n.     del      riscontrata legittima

dalla C.P.C.  di    con  provv. n.   del .............. (oppure in

corso di formazione o di approvazione);

     Vista la L. 9 agosto 1988, n. 21;

     Vista  la   circ.  n.   .....,  prot.   n.....   del   .....,

dell'Assessorato regionale EE.LL.;

     Visti gli  atti (o  l'atto)  con  i  quali  il  consiglio  ha

nominato  vincitori   di   concorso   approvando   graduatorie   o

utilizzando  graduatorie   di  idonei   per  i   posti  d'organico

...................................................;

     Visto il  progetto  predisposto  dall'Ufficio  di  ragioneria

relativamente al fabbisogno finanziario occorrente per le suddette

assunzioni;

     Rilevato che  nel bilancio  comunale  (o  prov.le)  non  sono

reperibili fondi  da destinare  al  finanziamento  delle  suddette

assunzioni (oppure .........);

 

ATTESTA

 

che  nel   bilancio  di   previsione  dell'esercizio   finanziario

19........ non sono reperibili fondi da destinare al finanziamento

delle assunzioni  di n.  ....... di cui alle deliberazioni (o alla

deliberazione) n. .... del ..........

 

                            Il sindaco (o il presidente dell'A.P.)

 

 

     4) delibere di approvazione o di utilizzazione (degli idonei)

delle graduatorie  e di  nomina dei  vincitori, con gli estremi di

approvazione tutoria;

     5)  attestazione  del  sindaco  (o  presidente)  dalla  quale

risulti che  i vincitori  del concorso  o gli  idonei nominati non

sono stati ancora immessi in servizio;

     6)  deliberazione   del  consiglio   relativa  all'ordine  di

priorità  nelle   assunzioni  per   le  prime   cinque  qualifiche

funzionali, con gli estremi di approvazione tutoria;

     7) prospetto dimostrativo dell'entità della spesa annua (sono

esclusi straordinario  e missioni. La produttività va rimborsata a

parte, se dovuta, a consuntivo).

 

Documentazione da presentare entro il 30 novembre di ogni anno:

 

     1)  prospetto   relativo  al   preventivo  di  spesa  per  il

successivo esercizio;

     2) attestazione conforme al precedente punto 3).

 

Documentazione da presentare entro il 15 marzo di ogni anno

 

     1)  fotocopia   quietanza  del   versamento  degli  interessi

maturati del conto e rimanenza non utilizzata;

     2) attestazione  del sindaco  (o presidente) e del segretario

in ordine  all'esatta rispondenza del versamento eseguito in conto

entrata della  Regione, con  gli interessi maturati e le rimanenze

non utilizzate;

oppure:

     3) attestazione in ordine alla mancanza di somme da versare.

 

 

 


[1] Vedi, anche, circ. ass. 14 febbraio 1989, n. 4.