Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 04/10/1988 |
Numero: | 10 |
§ 1.6.80 - Circolare Ass. 4 ottobre 1988, n. 10.
L.R. 9 agosto 1988, n. 21. Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della L.R. 12 febbraio 1988, n. 2.
(G.U.R. 15 ottobre 1988, n. 45).
Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 agosto è stata pubblicata la
La nuova normativa, contenuta negli articoli 1, 2, 3, 4 della legge, merita note di chiarimento al fine di consentire agli enti destinatari di predisporre correttamente e tempestivamente la documentazione necessaria per usufruire dei benefici previsti [1].
Ricordato preliminarmente che la legge n. 21 reca anche disposizioni integrative della
Nella prima fase però il finanziamento subisce alcune limitazioni e condizioni, collegate alle disposizioni del D.L. 1 febbraio 1988, convertito con la legge n. 99, che possono così elencarsi:
1) il finanziamento di nuove assunzioni (il relativo capitolo é stato attribuito a questo Assessorato) é limitato ai comuni ed alle amministrazioni provinciali; restano pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della parte finanziaria della legge n. 21/88 sia le aziende municipalizzate o provinciali sia i consorzi di comuni;
2) il finanziamento può riguardare soltanto la copertura dei posti vacanti al 2 febbraio 1988, data di entrata in vigore del D.L. n. 19, e nei limiti percentuali ivi previsti; ne consegue che sono senz'altro esclusi dal beneficio i posti che si sono resi o si renderanno vacanti o che si istituiranno dopo quella data.
Il finanziamento riguarda anche i posti, vacanti alla data del 2 febbraio 1988, successivamente trasformati per un migliore assetto funzionale degli uffici e dei servizi.
Le limitazioni percentuali previste nel D.L. n. 19 e richiamate dalla legge n. 21 impongono alcune precisazioni al fine della corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni.
La normativa generale per le assunzioni consentite alle amministrazioni pubbliche in campo nazionale, nell'anno 1988 e successivi, è contenuta nell'art. 24 della
In altre parole, a fronte di una normativa generale prevista nei commi 2 e 3, applicabile in tutto il territorio nazionale, ivi compresa la Sicilia, il successivo quinto comma contiene delle deroghe relative all'anno 1988 che, riguardando le disposizioni sulle assunzioni di personale di ruolo, si ritengono sostituite in Sicilia dai benefici previsti nel D.L. n. 19.
Dal coordinamento dell'art. 6 del D.L. n. 19 con l'art. 24 della legge finanziaria, scaturisce la possibilità, per gli enti locali della Sicilia, di operare nel 1988 le seguenti assunzioni:
I) sulla base dell'art. 24 della
Le assunzioni consentite dalle disposizioni contenute nei commi da 2 a 6 dell'art. 24 della legge finanziaria, che presuppongono il totale finanziamento a carico del bilancio dell'ente, sono le seguenti:
a) quelle relative a tutti i posti vacanti in organico ove si sia provveduto all'accertamento dei carichi funzionali di lavoro ed alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità;
b) quelle relative a tutti i posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito entro il 31 dicembre 1987;
c) assunzioni obbligatorie per le categorie riservatarie;
d) assunzioni autorizzate dal Presidente del Consiglio in applicazione del comma 17 dell'art. 6 della
e) assunzioni necessarie per la sostituzione di personale cessato dal servizio, per qualsiasi causa, in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 19 (2 febbraio 1988);
II) sulla base dell'art. 5 del
Ove l'ente non disponga di propri fondi di bilancio da destinare ad assunzioni, in misura totale o parziale, potrà fare ricorso all'applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 19 e, quindi, in tale ipotesi, richiedere il finanziamento della Regione ai sensi della
Le assunzioni consentite, in tal caso, dal D.L. n. 19 riguardano:
a) la copertura di tutti i posti vacanti al 2 febbraio 1988, data di entrata in vigore del decreto, per le qualifiche funzionali sesta e superiori;
b) la copertura del 30% dei posti vacanti al 2 febbraio 1988 per le qualifiche funzionali fino alla quinta;
3) il finanziamento può essere totale o parziale.
La possibilità che il finanziamento dell'onere derivante dalle assunzioni possa essere parziale o totale è collegata alla reperibilità di fondi nel bilancio dell'ente interessato; ne consegue che il finanziamento potrà essere totale soltanto quando l'ente attesti l'indisponibilità di fondi per coprire l'onere delle assunzioni da effettuare;
4) il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 21 prescrive, al fine di ottenere il finanziamento, l'obbligo di deliberare l'ordine di priorità nella copertura dei posti relativi alle prime cinque qualifiche funzionali; la delegittimazione del consiglio si concreta non con il decorso del termine previsto dal comma menzionato ma con la disposizione dell'azione sostitutiva da parte dell'Assessorato.
Si rileva che la deliberazione di priorità:
a) rientra nella competenza del consiglio (art. 51 O.R.E.L.);
b) enuncia criteri di priorità che devono tenere conto esclusivamente delle esigenze di funzionalità dei servizi e degli uffici dell'ente;
c) deve stabilire l'ordine di priorità nella copertura di tutti i posti (ivi compresi quelli riservati alle categorie protette) delle qualifiche dalla prima alla quinta, vacanti alla data del 2 febbraio 1988;
d) deve prevedere le modalità di finanziamento delle assunzioni, specificando in particolare per quali posti ricorre l'ente a fondi regionali e per quali, invece, a fondi propri;
e) costituisce condizione indispensabile per usufruire dei benefici finanziari previsti dalla legge n. 21, relativamente alle prime cinque qualifiche funzionali.
In ogni caso non saranno concessi finanziamenti per assunzioni non conformi all'ordine programmato dal consiglio nella deliberazione presa in esame.
5) oggetto del finanziamento può essere l'assunzione sia dei vincitori dei concorsi sia degli idonei nominati utilizzando graduatorie che rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 2 della
a) che le assunzioni riguardino posti inseriti nella delibera di priorità e rispettino le precedenze ivi stabilite;
b) che riguardino la copertura di posti vacanti al 2 febbraio 1988;
6) il finanziamento può essere concesso soltanto su richiesta dell'ente locale interessato, inoltrata dal suo rappresentante legale, dopo l'approvazione della graduatoria e la pubblicazione della relativa delibera allo albo dell'ente per quanto riguarda i vincitori dei concorsi, e dopo l'adozione della deliberazione di nomina nel caso di utilizzazione della graduatoria degli idonei.
In ogni caso la richiesta deve necessariamente precedere la immissione in servizio, sia dei vincitori che degli idonei, attesa che l'immissione stessa in caso di richiesta di finanziamento, è subordinata dall'art. 3 della legge all'autorizzazione da parte di questo Assessorato contestuale all'emissione del provvedimento di spesa;
7) le somme spettanti agli enti, in esecuzione della legge n. 21, saranno versate con somministrazioni semestrali anticipate.
Al fine della determinazione iniziale del fabbisogno globale e dei successivi versamenti semestrali gli enti debbono dimostrare pertanto, al momento della richiesta, l'entità della spesa annua prevista e successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, inviare il preventivo relativo al fabbisogno globale per il successivo esercizio. Il termine è evidentemente posto nello interesse degli stessi enti locali, al fine di consentire la massima tempestività nel versamento delle somme dovute;
8) il finanziamento regionale è integrale e comprende gli oneri a qualsiasi titolo dovuti al personale purché con carattere di ordinarietà ed obbligatorietà.
Sono pertanto compresi, oltre alla retribuzione contrattuale e l'indennità integrativa speciale, anche le quote di aggiunta di famiglia e le indennità dovute per legge o in dipendenza di accordi approvati con decreti del Presidente della Repubblica, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali. Sono invece escluse le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità di missione, che restano a carico degli enti.
Le somme eventualmente spettanti a titolo di produttività saranno anticipate dagli enti locali e rimborsate successivamente da questo Assessorato a consuntivo, nel rispetto della normativa vigente;
9) i fondi che perverranno agli enti, con somministrazioni semestrali anticipate, hanno destinazione vincolata e non possono, per nessun motivo, essere utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono concessi, anche se in termini esclusivamente di cassa (art. 4).
Le somme riscosse sono da introitare per i comuni in capitolo di entrata con codice meccanografico numero 22920 e, in uscita, per il pagamento al personale avente diritto, in capitolo con codice meccanografico n. 110920; per le province i codici meccanografici saranno rispettivamente n. 22620 per la entrata e numero 110620 per l'uscita.
I fondi ricevuti debbono essere immediatamente versati in apposito conto vincolato, esclusivamente presso gli istituti di credito che esercitano il servizio di cassa della Regione.
Gli interessi maturati su quei conti vincolati, conteggiati ad un tasso di interesse almeno pari a quello calcolato sulle giacenze della Regione, così come eventuali somme non utilizzate per qualsiasi causa, debbono essere versati in conto entrate della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno. In mancanza verrà sospesa l'erogazione della semestralità successiva.
Ne consegue che gli enti, al fine dell'emissione dei mandati relativi al secondo semestre, dovranno tempestivamente dimostrare, a mezzo fotocopia autenticata delle quietanze, di avere effettuato il versamento dovuto o comunque attestare l'inesistenza di somme da versare.
Dalla corretta applicazione della normativa e dal rispetto delle prescrizioni e dei termini contenuti nella presente circolare dipende la sollecita erogazione delle somme dovute da parte di questo Assessorato.
E' necessario, pertanto, che gli enti locali inoltrino nei termini assegnati l'istanza e la documentazione necessaria, conformemente ai modelli allegati, al fine di consentire a questo Assessorato di verificare il rispetto della normativa e l'esistenza dei presupposti per il finanziamento regionale.
Allegato |
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Documentazione da presentare per usufruire dei finanziamenti |
regionali, di cui alla |
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1) richiesta di finanziamento e di autorizzazione |
all'immissione in servizio, indirizzata all'Assessore regionale |
per gli enti locali; |
2) prospetto dei posti vacanti alla data di entrata in vigore |
del D.L. n. 19 (2 febbraio 1988), secondo il seguente schema: |
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Qualifica funzionale Figura profess.le Situazione pianta |
organica |
--------------------- |
in organ. occupati vacanti |
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Data .................................. |
Il segretario Il sindaco (o pres. A.P.) |
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3) attestazione circa la disponibilità dei mezzi di |
finanziamento secondo il seguente schema: |
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Il sindaco (o il pres. A.P.) |
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Visto il bilancio di previsione per il corrente esercizio |
approvato con deliberazione n. del riscontrata legittima |
dalla C.P.C. di con provv. n. del .............. (oppure in |
corso di formazione o di approvazione); |
Vista la |
Vista la circ. n. ....., prot. n..... del ....., |
dell'Assessorato regionale EE.LL.; |
Visti gli atti (o l'atto) con i quali il consiglio ha |
nominato vincitori di concorso approvando graduatorie o |
utilizzando graduatorie di idonei per i posti d'organico |
...................................................; |
Visto il progetto predisposto dall'Ufficio di ragioneria |
relativamente al fabbisogno finanziario occorrente per le suddette |
assunzioni; |
Rilevato che nel bilancio comunale (o prov.le) non sono |
reperibili fondi da destinare al finanziamento delle suddette |
assunzioni (oppure .........); |
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ATTESTA |
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che nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario |
19........ non sono reperibili fondi da destinare al finanziamento |
delle assunzioni di n. ....... di cui alle deliberazioni (o alla |
deliberazione) n. .... del .......... |
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Il sindaco (o il presidente dell'A.P.) |
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4) delibere di approvazione o di utilizzazione (degli idonei) |
delle graduatorie e di nomina dei vincitori, con gli estremi di |
approvazione tutoria; |
5) attestazione del sindaco (o presidente) dalla quale |
risulti che i vincitori del concorso o gli idonei nominati non |
sono stati ancora immessi in servizio; |
6) deliberazione del consiglio relativa all'ordine di |
priorità nelle assunzioni per le prime cinque qualifiche |
funzionali, con gli estremi di approvazione tutoria; |
7) prospetto dimostrativo dell'entità della spesa annua (sono |
esclusi straordinario e missioni. La produttività va rimborsata a |
parte, se dovuta, a consuntivo). |
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Documentazione da presentare entro il 30 novembre di ogni anno: |
|
1) prospetto relativo al preventivo di spesa per il |
successivo esercizio; |
2) attestazione conforme al precedente punto 3). |
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Documentazione da presentare entro il 15 marzo di ogni anno |
|
1) fotocopia quietanza del versamento degli interessi |
maturati del conto e rimanenza non utilizzata; |
2) attestazione del sindaco (o presidente) e del segretario |
in ordine all'esatta rispondenza del versamento eseguito in conto |
entrata della Regione, con gli interessi maturati e le rimanenze |
non utilizzate; |
oppure: |
3) attestazione in ordine alla mancanza di somme da versare. |
[1] Vedi, anche,