Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 30/12/1977 |
Numero: | 109 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale, subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della L.R. 18 marzo 1976, n. 30, in materia di interventi a favore dei centri di servizio culturale e dei centri [...] |
Art. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, continuando ad utilizzarli per le relative finalità, le attrezzature ed ogni altro bene mobile e immobile, in atto [...] |
Art. 3. Il trattamento economico e normativo del personale dei centri di servizio sociale è quello previsto dal regolamento vigente presso i centri suddetti alla data del 1° gennaio 1976. |
Art. 4. Allo scadere del triennio di cui all'art. 6 della L.R. 18 marzo 1976, n 30, i comuni interessati sono autorizzati, previa delibera del Consiglio comunale, a modificare la propria pianta organica [...] |
Art. 5. L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti per la retribuzione del personale ai sindaci dei comuni interessati, i quali sono [...] |
Art. 6. I sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto documentato dell'utilizzazione delle somme ad essi [...] |
Art. 7. All'onere finanziario complessivo, già determinato ed autorizzato, a norma dell'art. 12 della L.R. 18 marzo 1976, n. 30, in lire 140 milioni annui, derivante dalla gestione dei centri e dal [...] |
§ 3.16.116 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 109.
Integrazioni alla L.R. 18 marzo 1976, n. 30, relativa a disposizioni concernenti i centri di servizio sociale ed i centri di servizio culturale.
(G.U.R. 7 gennaio 1978, n. 1).
L'Amministrazione regionale, subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della
Alla scadenza della convenzione il personale in servizio presso i centri dell'EISS alla data di entrata in vigore della presente legge ha facoltà di optare tra il permanere in servizio nei centri dell'EISS e l'essere trasferito ai comuni di cui al comma precedente.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, continuando ad utilizzarli per le relative finalità, le attrezzature ed ogni altro bene mobile e immobile, in atto in dotazione ai suddetti centri, secondo le modalità da concordare con la Cassa per il Mezzogiorno.
Il trattamento economico e normativo del personale dei centri di servizio sociale è quello previsto dal regolamento vigente presso i centri suddetti alla data del 1° gennaio 1976.
Allo scadere del triennio di cui all'art. 6 della
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti per la retribuzione del personale ai sindaci dei comuni interessati, i quali sono autorizzati a corrispondere al personale dei centri gli emolumenti spettanti anche nelle more della definizione degli atti amministrativi occorrenti per l'affidamento in gestione dei centri medesimi.
Al pagamento degli emolumenti il sindaco è autorizzato a provvedere anche senza apposita delibera preventiva del Consiglio comunale, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, da proporsi nella prima seduta.
I sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto documentato dell'utilizzazione delle somme ad essi accreditate.
All'onere finanziario complessivo, già determinato ed autorizzato, a norma dell'art. 12 della