§ 1.4.145 - Decreto Presidenziale 17 giugno 1997, n. 26.
Modifiche al D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, recante: «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:17/06/1997
Numero:26


Sommario
Art. 1.      L'indennità maneggio valori è corrisposta nella misura e con le modalità previste dalla normativa regionale previgente al D.P. n. 11/95 (legge regionale n. 41/85, art. 41).
Art. 2.      L'indennità prevista dalla lett. f) dell'allegato C) al D.P.Reg. n. 11/95, nelle more dell'istituzione dell'area informatica, compete al personale di cui all'art. 39 della legge regionale n. [...]
Art. 3.      Per il personale dell'Amministrazione regionale che ha effettuato il passaggio di qualifica previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 ed i cui concorsi risultano già [...]
Art. 4.      Gli oneri derivanti dal presente decreto sono compresi, per effetto della cancellazione dai ruoli di numerosi dipendenti, in quelli complessivamente derivanti dall'applicazione del D.P.Reg. n. [...]
Art. 5.      Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.


§ 1.4.145 - Decreto Presidenziale 17 giugno 1997, n. 26.

Modifiche al D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, recante: «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994».

(G.U.R. 26 luglio 1997, n. 38).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

     Visti gli artt. 14, lett. q, e 20 dello Statuto;

     Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante: «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» ed, in particolare, l'art. 5, relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello regionale;

     Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11 «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994»;

     Vista l'ipotesi di integrazione al suddetto accordo sottoscritta in data 24 ottobre 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAS, SADIRS e limitatamente al punto 3 anche dalla CILDI;

     Rilevato che la Giunta regionale nella seduta del 7 febbraio 1996 ha esaminato favorevolmente la suddetta integrazione al decreto presidenziale 20 gennaio 1995, riferendo alla Commissione di merito dell'Assemblea regionale;

     Vista la deliberazione n. 116 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 4 aprile 1996, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91 la sottoscrizione dell'accordo integrativo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro;

     Vista la deliberazione n. 27/97 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, adottata nell'adunanza del 5 marzo 1997, che dichiara non conforme a legge l'art. 1 dell'ipotesi di accordo integrativo del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, nel testo allegato alla delibera della Giunta regionale n. 116 del 4 aprile 1996;

     Vista la deliberazione n. 220 della Giunta regionale adottata nella seduta del 3 giugno 1997, concernente il recepimento e la conseguente emanazione del citato accordo integrativo, ad eccezione dell'art. 1, in quanto dichiarato non conforme a legge dalla Sezione di controllo della Corte dei conti;

 

Decreta:

 

Art. 1.

     L'indennità maneggio valori è corrisposta nella misura e con le modalità previste dalla normativa regionale previgente al D.P. n. 11/95 (legge regionale n. 41/85, art. 41).

 

     Art. 2.

     L'indennità prevista dalla lett. f) dell'allegato C) al D.P.Reg. n. 11/95, nelle more dell'istituzione dell'area informatica, compete al personale di cui all'art. 39 della legge regionale n. 41/85.

 

     Art. 3.

     Per il personale dell'Amministrazione regionale che ha effettuato il passaggio di qualifica previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 ed i cui concorsi risultano già banditi alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, l'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali avverrà previa riliquidazione del trattamento retributivo spettante alla data del 31 dicembre 1993 sulla base della tabella O) allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e dei successivi aumenti, con applicazione dei benefici previsti dall'art. 24 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, nonché dell'art. 54, 3° comma, della stessa legge regionale n. 41/85.

     L'inquadramento di cui al precedente comma non dà diritto alla corresponsione di somme a titolo di arretrato per periodi precedenti a quello di decorrenza economica del passaggio di qualifica.

 

     Art. 4.

     Gli oneri derivanti dal presente decreto sono compresi, per effetto della cancellazione dai ruoli di numerosi dipendenti, in quelli complessivamente derivanti dall'applicazione del D.P.Reg. n. 11/95 e trovano copertura nei pertinenti capitoli di spesa per il personale del bilancio della Regione siciliana.

 

     Art. 5.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.