Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 20/01/2001 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizza la ad esercitare provvisoriamente, fino a [...] |
Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1983 l'esercizio provvisorio per l'anno 2001 del bilancio dell'Ente Foreste della Sardegna, deliberato [...] |
Art. 3. 1. Le somme sussistenti, in conto competenza ed in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 in conto dei capitoli 01080, 02157, 03014, 03056, 03059/02, 04018/07, 04018/08, [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 5.2.144 - L.R. 20 gennaio 2001, n. 3.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2001 - Deroga per l'Ente Foreste - Conservazione a residui.
(B.U. 20 gennaio 2001, n. 3).
1. Ai sensi dell'articolo 35 della
2. Negli impegni di spesa la Giunta Regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni.
4. Sul capitolo 03149 è autorizzata l'assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per lo stesso capitolo nel bilancio di cui al comma 1.
1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 35 della
1. Le somme sussistenti, in conto competenza ed in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 in conto dei capitoli 01080, 02157, 03014, 03056, 03059/02, 04018/07, 04018/08, 05015/20, 05085, 06124, 08001, 08151, 08171, 08171/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 08307, 08307/01, 09148, 10156, 10157, 11062, 11062/03, 11134/02, 12001/01, 12001/02, 12001/03, 12001/06, 12001/07 e 12133/08 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla
3. E' accertata al 31 dicembre 2000 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1995, nonché dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 2000 e provenienti da esercizio anteriori al 1996; sono fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.