Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 08/08/1991 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. unico. 1. L'espressione «sulla base del numero dei soci considerati forza lavorativa all'epoca dell'evento» di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, va [...] |
§ 4.5.24 - L.R. 8 agosto 1991, n. 30.
Interpretazione autentica e disposizioni integrative delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, 5 marzo 1953, n. 2 e 15 maggio 1990, n. 13, concernenti interventi in materia ambientale e successive modificazioni e integrazioni.
1. L'espressione «sulla base del numero dei soci considerati forza lavorativa all'epoca dell'evento» di cui all'articolo 6, secondo comma, della
2. La definizione di società di pescatori di cui all'articolo 2 della
3. Le agevolazioni di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65 e 5 marzo 1953, n. 2, si applicano agli esercenti, persone fisiche e giuridiche, gli impianti di allevamento in acque marine, salmastre o dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della
4. Sono ricompresi tra le iniziative ammissibili alle agevolazioni delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65 e 5 marzo 1953, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, gli acquisti di mezzi di lavoro e automezzi, anche isotermici, per il trasporto del prodotto ai mercati o ai punti di vendita e di lavorazione, promossi dai pescatori singoli, o da società comunque costituite, iscritti nei registri di cui ai precedenti commi secondo e terzo.
5. Rientra tra le iniziative di cui all'articolo 2 della
6. devono intendersi ricompresi tra le iniziative dirette a potenziare e migliorare l'attività peschereccia isolana di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), della