§ 4.3.145 – D.G.R. 26 aprile 2006, n. 17/14.
Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico. Approvazione delle modifiche e dell’Errate Corrige. Decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:26/04/2006
Numero:17

§ 4.3.145 – D.G.R. 26 aprile 2006, n. 17/14.

Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico. Approvazione delle modifiche e dell’Errate Corrige. Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 21 febbraio 2005, n. 3 “Esecutività della deliberazione n. 54/33 assunta dalla Giunta regionale in data 30.12.2004”. Adozione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)” – Approvazione delle Norme di Salvaguardia del PAI – Stralcio delle Norme di Attuazione del PAI.

(B.U. 10 luglio 2006, n. 22).

 

     L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama preliminarmente la deliberazione n. 54/33 del 30.12.2004 con la quale la Giunta regionale, in qualità di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, tra l’altro, aveva assunto le seguenti decisioni:

     1. adottare il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico e relative norme di attuazione, con le modifiche ed integrazioni alle “norme di attuazione derivanti dalla proposta dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e dalle osservazioni di alcuni Ordini Professionali, con le modifiche agli elaborati di piano, derivanti dalla revisione effettuata”;

     2. approvare quale misura di salvaguardia del territorio regionale da eventuali danni e dissesti, ed ai fini dell’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) Misura 1.3 Difesa del suolo, il P.A.I., quale sopra adottato, limitatamente:

     a. alle perimetrazione delle aree pericolose (H4, H3, H2) e a rischio (R4, R3, R2) ed agli interventi di mitigazione del rischio e della pericolosità;

     b. agli artt. 4 (commi da 2 a 15); 23; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 32; 33 e 37 delle norme di attuazione, adottate con le modifiche ed integrazioni di cui all’allegato 1 bis, costituenti norme di salvaguardia nelle aree a pericolosità molto elevata, elevata e media (H4, H3, H2).

     Il PAI, quale sopra approvato, prosegue l’Assessore, è entrato in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione sul BURAS, avvenuta con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 21.2.2006. Conseguentemente il Piano straordinario delle aree a rischio idrogeologico cessa di produrre effetti dalla data di pubblicazione della deliberazione inerente l’approvazione del PAI.

     L’Assessore riferisce, inoltre, che a seguito del primo periodo di applicazione e vigenza delle Norme di Salvaguardia, è stata ravvisata la necessità di apportare modifiche e correzioni all’articolato delle Norme di Attuazione (N.A.) vigenti inerenti il P.A.I. In particolare sottolinea che a seguito di un’analisi più puntuale, motivata anche dalle diverse segnalazioni da parte degli stessi Servizi dell’Assessorato, competenti alla gestione e attuazione del Piano (Servizio Difesa del suolo, Servizi del Genio Civile) e degli altri soggetti (Comuni, Province, Privati) interessati dall’applicazione di tali norme, nonché dalla rilevazione di alcune contraddizioni e incongruenze fra ì vari disposti dell’articolato delle medesime Norme di Attuazione, è stata riconosciuta l’esigenza, al fine principale di pervenire a univocità interpretative e snellimento di alcune procedure, che nella prima fase applicativa sono state riconosciute troppo onerose in particolare per l’utenza, di:

     - modificare alcuni articoli delle Norme di Attuazione già in vigore; (Allegato 1);

     - predisporre apposita errata corrige. (Allegato 2). Relativamente alla necessità di modificare gli articoli in vigore delle Norme di Attuazione del PAI l’Assessore illustra sinteticamente le singole variazioni:

     - Art. 23, comma 5. Si propone l’abrogazione del secondo periodo del comma perché in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 4, comma 12, il quale reca una puntuale disciplina relativa agli interventi che alla data di approvazione delle misure di salvaguardia previste dal P.A.I. risultino muniti di concessione edilizia ovvero per gli stessi sia stata presentata la denuncia di inizio di attività di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge 4 dicembre 2004 n. 493. Il comma 5 dell’art. 23 prevede, invece, l’ulteriore condizione dell’inizio dei lavori.

     Il citato comma 12 dell’articolo 4 stabilisce peraltro che per tali interventi i Comuni interessati verifichino che gli stessi non compromettano o rendano più onerosa la realizzazione delle opere di mitigazione previste dal PAI, prevedendo, in caso affermativo, la modifica dei progetti previo studio di compatibilità idraulica e geologica con sospensione cautelativa dei lavori iniziati.

     - Art. 27, comma 2, lett. I). Si propone l’integrazione del comma. L’art. 27, comma 2, tratta degli interventi esclusivamente ammessi sul patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata. Il particolare la lettera I) di detto articolo consente, previo studio di compatibilità idraulica, le opere di sistemazione e manutenzione “di superfici scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti di pietrame, terrazzamenti, siepi e impianti a verde”. L’integrazione proposta consente gli interventi di sistemazione e manutenzione oltre che di superfici scoperte anche di “superfici inedificate”.

     - Art. 27, comma 5 bis. Viene introdotto un ulteriore comma, il 5 bis, con il quale si rende possibile l’effettuazione di prelievi e ricerche idriche in aree definite pericolose dal P.A.I., purché siano osservate tutte le misure e accorgimenti atti a non aggravare o pregiudicare lo stato di fatto. Tale integrazione di interventi possibili, che non erano esplicitamente contemplati, nasce dall’esigenza rappresentata dai Servizi del Genio Civile a seguito di problematiche determinate da varie richieste dell’utenza. Gli stessi Servizi hanno reputato la norma originaria troppo restrittiva in relazione alle attività connesse ai prelievi e alle ricerche idriche.

     - Art. 27, comma 6. Si propone la modifica del comma 6 e l’introduzione del comma 7. L’art. 27, comma 6 determina i casi in cui è reso obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata.

     Per taluni interventi, ed in particolare per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo negli edifici (comma 2, lett. d), mutamenti dì destinazione d’uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico (comma 2, lett. h), di manutenzione straordinaria delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico (comma 3, lett. b), si ritiene di dover affidare all’Autorità idraulica (comma 7) il compito di stabilire, caso per caso, sulla base di specifiche direttive impartite dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, la presentazione dello studio di compatibilità. Tale valutazione viene estesa agli interventi di manutenzione idraulica (comma 1, lett. c), precedentemente esclusi dallo studio di compatibilità idraulica.

     - Art. 31, comma 2, lett. m). Si propone l’integrazione del comma. L’art. 31, comma 2, tratta degli interventi esclusivamente ammessi sul patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità molto elevata di frana. Il particolare la lettera m) di detto articolo consente, previo studio di compatibilità idraulica, le opere di sistemazione e manutenzione" di superfici scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti di pietrame, terrazzamenti, siepi e impianti a verde". L’integrazione proposta consente gli interventi di sistemazione e manutenzione oltre che di superfici scoperte anche di “superfici inedificate”.

     - Art. 31, comma 3. Si propone l’aggiunta della lettera i). L’art. 31 individua gli interventi in materia di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico che possono essere realizzati nelle aree di pericolosità molto elevata di frana. Tra questi non sono compresi quelli che sono invece consentiti per le aree di pericolosità idraulica molto elevata (art. 27, comma 3, lett. e), ovvero “gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferiti a servizi pubblici essenziali e non delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili e siano dichiarati essenziali”.

     Con l’aggiunta della lettera i) tale facoltà è estesa alle aree di pericolosità molto elevata di frana.

     - Art. 31. Viene introdotto un ulteriore comma, il 5 bis, con il quale si rende possibile l’effettuazione di prelievi e ricerche idriche in aree definite pericolose dal P.A.I., purché siano osservate tutte le misure e accorgimenti atti a non aggravare o pregiudicare lo stato di fatto. Tale integrazione di interventi possibili, che non erano esplicitamente contemplati, nasce dall’esigenza rappresentata dai Servizi del Genio Civile a seguito di problematiche determinate da varie richieste dell’utenza. Gli stessi Servizi hanno reputato la norma originaria troppo restrittiva in relazione alle attività connesse ai prelievi e alle ricerche idriche.

     - Art. 31, comma 6. Si propone la modifica del comma 6 e l’introduzione del comma 7. L’art. 31, comma 6 determina i casi in cui è reso obbligatorio lo studio di compatibilità geologica e geotecnica per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità di frana molto elevata. Con le modifiche proposte viene demandato all’Autorità idraulica il compito di stabilire, caso per caso, sulla base di specifiche direttive impartite dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, la presentazione dello studio di compatibilità. geologica e geotecnica per i seguenti interventi: opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo negli edifici (comma 2, lett. d), mutamenti di destinazione d’uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico (comma 2, lett. h), interventi di manutenzione straordinaria (comma 3, lett. b).

     - Art. 33, comma 5. Si propone la modifica del comma 5. L’art. 33, comma 5, lett. a) determina i casi in cui è reso obbligatorio lo studio di compatibilità geologica per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità di frana media. Per taluni interventi, ed in particolare per gli ampliamenti e le nuove costruzioni nei lotti interclusi dei centri edificati (art. 33, comma 2, lett. b) tale studio non era contemplato e viene ora previsto nel comma 5, lett. a) novellato. Non viene previsto come obbligatorio, invece, per gli interventi ai mutamenti di destinazione d’uso nei centri abitati compatibili con gli elementi formali e strutturale degli edifici demandando all’Autorità idraulica il compito di stabilire, caso per caso, sulla base di specifiche direttive impartite dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, la presentazione dello studio di compatibilità.

     - Art. 37. La modifica è relativa al comma 4: con tale rettifica l’obbligo per la Regione di attivare la procedura di variante, originariamente prevista anche per le diminuzioni o aumenti significativi delle condizioni di rischio derivanti dalla realizzazione di interventi e opere debitamente collaudati o muniti di certificato di regolare esecuzione, viene limitato solo ai seguenti casi:

     a. nuovi eventi idrogeologici o emergenze ambientali;

     b. dichiarazioni dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992.

     Per le diminuzioni o aumenti significativi delle condizioni di rischio derivanti dalla realizzazione di interventi e opere debitamente collaudati saranno gli enti locali a produrre i relativi studi.

     L’Assessore riferisce inoltre che trattandosi di ulteriori misure di carattere preventivo e cautelativo ai fini della prevenzione del rischio, si ritiene necessario approvare l’art. 8, comma 5, e l’art. 26 delle Norme di Attuazione del PAI:

     a) per quanto riguarda l’art. 8, comma 5, in quanto poi richiamato dall’art. 26;

     b) per quanto riguarda l’art. 26, in quanto per errore materiale non ricompreso fra gli articoli già approvati con la precedente D.G.R. n. 54/33 del 30.12.2004 benché sostanziale norma di salvaguardia.

     L’Assessore riferisce, infine, sulla necessità di apportare le necessarie correzioni ad errori materiali rilevati, nel periodo di applicazione, al testo vigente.

     Tali correzioni sono state riportate in apposita errata corrige.

     Tutto quanto sopra premesso, l’Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta regionale, in qualità di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino:

     - di adottare e approvare le modifiche alle Norme di Attuazione del PAI, entrate in vigore a seguito del Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 21.2.2005, recate in Allegato 1;

     - di approvare l’Errata Corrige alle Norme di Attuazione del P.A.I., entrate in vigore a seguito del Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 21.2.2005, recate in Allegato 2;

     - di approvare ad integrazione delle norme di salvaguardia già approvate con D.G.R. n. 54/33 del 30.12.2004, gli art. 8, comma 5, e 26 delle Norme di Attuazione del PAI.

 

LA GIUNTA REGIONALE,

 

     in qualità di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, sentita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visti i pertinenti allegati, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità

 

DELIBERA

 

     - di adottare e approvare le modifiche alle Norme di Attuazione del PAI, entrate in vigore a seguito del Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 21.2.2005, recate in Allegato 1;

 

     - di approvare l’Errata Corrige alle Norme di Attuazione del PAI, vigenti a seguito del Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 21.2.2005, recate in Allegato 2;

 

     - di approvare ad integrazione delle norme di salvaguardia gia approvate con D.G.R. n. 54/33 del 30.12.2004, gli art. 8, comma 5, e 26 delle Norme di Attuazione del PAI.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)