§ 4.2.33 - L.R. 3 novembre 1995, n. 26.
Rifinanziamento del fondo regionale per l'edilizia abitativa - Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:03/11/1995
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Fondo per l'edilizia abitativa).
Art. 2.  (Avviso pubblico del 22 ottobre 1993. Norma transitoria).
Art. 3.  (Prelevamento dai conti correnti vincolati presso il tesoriere).
Art. 4.  (Copertura finanziaria).


§ 4.2.33 - L.R. 3 novembre 1995, n. 26.

Rifinanziamento del fondo regionale per l'edilizia abitativa - Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni - Indizione del nuovo avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti agevolati.

 

Art. 1. (Fondo per l'edilizia abitativa).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare l'avviso pubblico previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto, la costruzione e il recupero della prima abitazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Le clausole dell'avviso pubblico da approvarsi nel contesto del programma previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1985, debbono essere compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 3 ed essere altresì conformi, per quanto attiene alla misura e alle modalità di concessione delle agevolazioni, alle norme contenute nella citata legge regionale n. 32 del 1985 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a quelle dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1993.

     3. Il beneficio del finanziamento agevolato potrà altresì essere concesso - su domanda dei richiedente - anche a fronte della contrazione di mutui di durata decennale con l'abbattimento degli interessi per un periodo non superiore a 14 semestralità della durata degli stessi. Tale facoltà è estesa ai nulla-osta di finanziamento già concessi, a condizione che i relativi mutui non siano pervenuti all'erogazione a saldo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Avviso pubblico del 22 ottobre 1993. Norma transitoria).

     1. Sono ammesse ad istruttoria le domande di mutuo agevolato che, seppure inoltrate all'Amministrazione regionale successivamente alla pubblicazione nel BURAS n. 12 dei 7 aprile 1995 del decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 120 del 6 aprile 1995, che ha revocato l'avviso permanente di concessione delle agevolazioni, siano pervenute entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di revoca.

     2. Della data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione.

 

     Art. 3. (Prelevamento dai conti correnti vincolati presso il tesoriere). [1]

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, può essere concessa anche sulla base di formale dichiarazione con cui l'istituto mutuante attesta l'ammontare dei contributi ad esso spettanti in relazione ai mutui agevolati accordati ai beneficiari.

 

     Art. 4. (Copertura finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 90.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e fanno carico al capitolo del bilancio della Regione per gli stessi anni corrispondente al capitolo 08112 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997.

     2. Agli stessi oneri si fa fronte con le risorse proprie recate dai bilanci della Regione per i medesimi anni.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2001, n. 10.