§ 4.2.4 - L.R. 18 aprile 1975, n. 22.
Istituzione e funzionamento del Fondo per l'edilizia economica e popolare e


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:18/04/1975
Numero:22


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici un Fondo speciale con gestione autonoma denominato «Fondo per l'edilizia economica e popolare lo sviluppo urbano».
Art. 2.      Sono a carico del Fondo di cui all'articolo precedente le spese per:
Art. 3.      Il Fondo di cui all'art. 1 è amministrato dall'Assessore ai lavori pubblici le cui decisioni, in ordine all'amministrazione, sono assunte su conforme parere del Comitato di cui al successivo [...]
Art. 4.      E' istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, un Comitato composto:
Art. 5.      La misura dei contributi, l'importo dei mutui e degli interessi da far gravare sugli stessi, i criteri di utilizzazione della somma, le procedure da seguire per la concessione delle agevolazioni [...]
Art. 6.      Le entrate del Fondo di cui all' art. 1 sono costituite dagli accreditamenti disposti dall'organo di attuazione delle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268.
Art. 7.      Gli impegni di spesa sono assunti con proprio decreto dall'Assessore ai lavori pubblici ed i prelevamenti conseguenti al decreto di impegno vengono effettuati mediante l'emissione di ordini di [...]
Art. 8.      Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del Fondo sono esercitate da un apposito collegio di revisori nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e costituito da un [...]
Art. 9.      Il servizio di cassa del Fondo di cui alla presente legge è affidato ad un istituto di credito operante nell'Isola.
Art. 10.      Ai componenti il Comitato e al Segretario spettano i compensi, le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e successive modificazioni.
Art. 11.      I programmi dell'edilizia residenziale finanziati dalla presente legge sono localizzati nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, a norma dell'art. 50 della legge 22 ottobre [...]
Art. 12.      Gli alloggi di edilizia residenziale finanziati dalla presente legge debbono avere le caratteristiche previste dall'art. 8 del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° [...]
Art. 13.      Agli alloggi di edilizia residenziale realizzati dagli enti locali con i fondi della presente legge si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Art. 14.      Gli alloggi di edilizia residenziale già realizzati o in corso di realizzazione, finanziati a totale carico della Regione con i fondi del bilancio ordinario o con quelli della legge 11 giugno [...]


§ 4.2.4 - L.R. 18 aprile 1975, n. 22.

Istituzione e funzionamento del Fondo per l'edilizia economica e popolare e

lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica.

 

CAPO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO

 

Art. 1.

     E' istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici un Fondo speciale con gestione autonoma denominato «Fondo per l'edilizia economica e popolare lo sviluppo urbano».

 

     Art. 2.

     Sono a carico del Fondo di cui all'articolo precedente le spese per:

     a) la concessione ai Comuni di anticipazioni non gravate da interessi passivi per la acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresi gli allacciamenti ai servizi civili esistenti, in conformità alle norme delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni e modificazioni;

     b) la realizzazione di complessi integrati di opere e di servizi civili, comprese le spese per l'acquisizione delle aree, in conformità alle norme di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e delle leggi 18 aprile 1962, p. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865;

     c) la concessione di contributi per agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'art. 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

     d) la concessione di contributi e prestiti per la realizzazione di alloggi popolari in aree di nuova urbanizzazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti; il cumulo di detti contributi e prestiti, in deroga alle disposizioni vigenti, può raggiungere il 90 per cento della spesa ammissibile;

     e) tutte le iniziative che favoriscano un più razionale e moderno assetto dei centri abitati e l'espansione dell'edilizia economica e popolare con il fine di assicurare ai lavoratori, soprattutto a quelli in condizioni economiche meno favorevoli, la piena disponibilità di idonee abitazioni;

     f) l'assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici, di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 24 giugno 1974, n. 268, richiesta dalle Amministrazioni comunali e da altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio;

     g) il funzionamento del fondo.

 

     Art. 3.

     Il Fondo di cui all'art. 1 è amministrato dall'Assessore ai lavori pubblici le cui decisioni, in ordine all'amministrazione, sono assunte su conforme parere del Comitato di cui al successivo articolo.

 

     Art. 4.

     E' istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, un Comitato composto:

     1) dall'Assessore ai lavori pubblici, che la presiede;

     2) dall'Assessore all'urbanistica o da un funzionario da lui designato;

     3) dal Direttore dei servizi dell'Assessorato ai lavori pubblici:

     4) da un funzionario designato dall'Assessore al bilancio, programmazione e rinascita;

     5) da cinque amministratori di enti locali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

     6) dai presidenti, o da un loro delegato, degli Istituti autonomi per le case popolari;

     7) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative indicati dalle stesse organizzazioni;

     8) da tre rappresentanti della Federazione regionale sindacale.

     Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici designato dall'Assessore competente.

 

     Art. 5.

     La misura dei contributi, l'importo dei mutui e degli interessi da far gravare sugli stessi, i criteri di utilizzazione della somma, le procedure da seguire per la concessione delle agevolazioni previste saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta, su proposta congiunta dell'Assessore ai lavori pubblici e dell'Assessore competente in materia di urbanistica, e su conforme deliberazione della Giunta medesima, di intesa con la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 6.

     Le entrate del Fondo di cui all' art. 1 sono costituite dagli accreditamenti disposti dall'organo di attuazione delle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268.

 

     Art. 7.

     Gli impegni di spesa sono assunti con proprio decreto dall'Assessore ai lavori pubblici ed i prelevamenti conseguenti al decreto di impegno vengono effettuati mediante l'emissione di ordini di pagamento a firma dell'Assessore ai lavori pubblici.

     I decreti che autorizzano la spesa sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1971, n. 32.

 

     Art. 8.

     Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del Fondo sono esercitate da un apposito collegio di revisori nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e costituito da un magistrato della Delegazione della Corte dei Conti per la Sardegna che lo presiede, da un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici, da un funzionario dell'Assessorato alle finanze, membri designati dai rispettivi Assessori.

     Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

     I componenti il Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

     Il bilancio consuntivo è soggetto al controllo della Ragioneria regionale e della Corte dei conti.

 

     Art. 9.

     Il servizio di cassa del Fondo di cui alla presente legge è affidato ad un istituto di credito operante nell'Isola.

     Con apposita convenzione verranno fissate le modalità di tale servizio.

     Le somme costituenti le entrate del Fondo saranno versate direttamente all'istituto convenzionato che le accrediterà nel conto istituito a favore del Fondo medesimo.

 

     Art. 10.

     Ai componenti il Comitato e al Segretario spettano i compensi, le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e successive modificazioni.

 

CAPO II

NORME SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 11.

     I programmi dell'edilizia residenziale finanziati dalla presente legge sono localizzati nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, a norma dell'art. 50 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     In assenza dei piani di zona, le localizzazioni dei predetti programmi costruttivi avvengono a norma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 12.

     Gli alloggi di edilizia residenziale finanziati dalla presente legge debbono avere le caratteristiche previste dall'art. 8 del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e modificato con le leggi 28 marzo 1968, n. 422, e 1° giugno 1971, n. 291.

 

     Art. 13.

     Agli alloggi di edilizia residenziale realizzati dagli enti locali con i fondi della presente legge si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

 

     Art. 14.

     Gli alloggi di edilizia residenziale già realizzati o in corso di realizzazione, finanziati a totale carico della Regione con i fondi del bilancio ordinario o con quelli della legge 11 giugno 1962, n. 588, sono attribuiti:

     - ai Comuni per quanto riguarda i suoli;

     - agli Istituti autonomi per case popolari competenti per territorio per quanto riguarda i fabbricati.

     Per detti suoli, il Comune deve assicurare il vincolo di destinazione previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'edilizia residenziale pubblica. La concessione di tali aree può aver luogo soltanto in regime di diritto di superficie, secondo le modalità previste dall'art. 35 della richiamata legge 99 ottobre 1971, n. 865.

     La concessione del diritto di superficie all'Istituto autonomo per le case popolari deve essere perfezionata dal Comune entro sei mesi dalla data in cui il Comune medesimo è divenuto proprietario delle aree stesse.